Premessa
L’operazione “Precompilate IVA” era attesa da tempo, con un misto di scetticismo e curiosità. Ora, con la messa a disposizione dei registri IVA precompilati, a partire dalle movimentazioni di luglio 2021, è possibile “toccare con mano” le nuove funzionalità.
In premessa è bene ricordare che, almeno per il momento, i registri IVA precompilati sono stati messi a disposizione esclusivamente a favore dei contribuenti a liquidazione IVA trimestrale (seppure l’esposizione dei dati prevista dalla piattaforma mantenga comunque i mesi separati), e sempre che non si tratti di contribuenti per i quali la gestione delle precompilate sia attualmente preclusa. Per tutti gli aspetti connessi al quadro normativo d’insieme, ivi compresi gli approfondimenti relativi a soggetti ammessi e soggetti esclusi, si rimanda a S. Pennacini, “Registri IVA precompilati: al via la sperimentazione a partire dal mese di luglio 2021”, circolare monografica del 14 luglio 2021.
In questa sede ci limitiamo a rimarcare che, anche laddove si decidesse di adottare i registri IVA precompilati (ipotesi che, francamente, ci pare remota, visto che, alla prova dei fatti, le attuali funzionalità risultano tutt’altro che invitanti), numerose sono le occasioni nelle quali i registri IVA gestiti esclusivamente tramite la piattaforma dell’Agenzia delle entrate non sono comunque sufficienti a sostituire in toto quelli da mantenere in autonomia da parte del contribuente. Infatti, chi ha optato per il regime semplificato a “cassa virtuale”, ex art. 18, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è chiamato a mantenere sempre la tenuta dei registri IVA, anche laddove “convalidi” i registri precompilati, mentre coloro che hanno optato per il regime semplificato a “cassa effettiva” e i lavoratori autonomi, per evitare la tenuta dei registri IVA, dovranno, oltre che convalidare i registri precompilati, istituire i registri “incassi” e “pagamenti”, al fine di tracciare gli aspetti reddituali (o, in alternativa, mantenere comunque i cosiddetti libri IVA integrati, ai fini di completare le scritture per quanto riguarda gli aspetti reddituali, ivi inclusa l’annotazione dei costi e dei ricavi/compensi in sospeso, in quanto non pagati/incassati entro la fine dell’anno).
I registri IVA precompilati in piattaforma “Fatture e Corrispettivi”
I registri IVA precompilati vengono messi a disposizione del contribuente nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi”. Nella medesima area, quando saranno disponibili, saranno presenti le comunicazioni periodiche IVA e la dichiarazione IVA annuale.
Secondo quanto riportato nel comunicato stampa 13 settembre 2021 dell’Agenzia delle entrate, la sezione LIPE sarà accessibile a partire da metà ottobre 2021 (dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso), mentre la sezione dedicata alla dichiarazione IVA annuale sarà attiva dal 2023.
All’ingresso nella piattaforma occorre selezionare la nuova area dedicata:
In tale area, al momento, sono state messe a disposizione due delle quattro sezioni previste:
- Profilo soggetto IVA;
- Registri IVA mensili.
Profilo soggetto IVA
Prima di approcciare i registri IVA precompilati, è bene, innanzi tutto, consultare il profilo soggetto IVA, verificando che si tratti di soggetto ammesso alla gestione dei precompilati (come nell’immagine esemplificativa a seguire) e verificare, laddove si tratti di un soggetto cui si applica il pro-rata, la percentuale di detraibilità proposta.
Tale percentuale viene proposta in base ai dati risultanti dall’ultima dichiarazione IVA presentata e, pertanto, soprattutto all’inizio dell’anno successivo, quando il dichiarativo annuale relativo all’annualità appena decorsa non è ancora stato presentato, dovrà essere modificata manualmente, in caso di variazione.
Sempre in quest’area si potrà verificare se il contribuente in questione non è ammesso (almeno attualmente) alla gestione dei precompilati IVA, come nel caso di:
- contribuente a liquidazione IVA mensile;
- soggetti che esercitano attività per le quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA;
- soggetti che, per obbligo o per opzione, tengono contabilità separate ai fini IVA;
- soggetti che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73 del D.P.R. n. 633/1972);
- soggetti che partecipano a un gruppo IVA (artt. 70-bis ss. del D.P.R. n. 633/1972);
- soggetti per i quali nell’anno di riferimento sono stati dichiarati il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- Pubbliche amministrazioni (art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, come tali soggette a split payment;
- commercianti al minuto in ventilazione dei corrispettivi;
- soggetti che trasmettono corrispettivi secondo il tracciato specifico dedicato alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);
- soggetti che trasmettono corrispettivi per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (vending machine), di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015;
- soggetti che erogano prestazioni sanitarie;
- soggetti che liquidano l’IVA per cassa ex art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972 (limitatamente ai quali il servizio verrà avviato in via sperimentale a partire dal 2022).
In talune circostanze, è anche possibile modificare lo status da soggetto non ammesso a soggetto ammesso. È il caso che potrebbe verificarsi per contribuenti che rientrano nel perimetro dell’operazione, ma che non sono stati automaticamente “abilitati” dal sistema, in quanto hanno aperto la posizione dopo il 30 giugno 2021; bisogna, infatti, ricordare che è a tale data che sono stati individuati i contribuenti ammessi a questa prima fase sperimentale (provvedimento Agenzia delle entrate 8 luglio 2021, n. 183994/2021).
Registri IVA mensili
La gestione della detraibilità dell’imposta
L’area “operativa” destinata alla consultazione, eventuale modifica e convalida dei registri IVA è quella denominata “Registri IVA mensili”. Come già evidenziato in premessa, per quanto la sperimentazione sia attualmente limitata ai soli contribuenti a liquidazione IVA trimestrale (e con le esclusioni già riportate), l’esposizione e la gestione dei dati avviene comunque solo su base mensile.
Selezionando il mese di interesse, si sceglie su quale registro si intende operare:
Si noti che le risultanze dei corrispettivi non sono modificabili e nemmeno consultabili tramite le funzioni di gestione dei libri IVA precompilati. Ciò discende dal fatto che i dati relativi ai corrispettivi (elettronici) confluiranno esclusivamente nella LIPE precompilata, sulla base delle risultanze delle trasmissioni telematiche effettuate per il tramite del registratore telematico (RT) (con tutte le inaffidabilità del caso, laddove si tratti di contribuente che non ha ancora aggiornato il RT alla versione 7.0 del tracciato di trasmissione; in proposito vedasi S. Pennacini, “Corrispettivi elettronici: ancora un rinvio al 1° gennaio 2022 dell’obbligo di adozione del tracciato versione 7.0”, commento dell’8 settembre 2021).
Nell’entrare nel dettaglio dei registri IVA precompilati (al momento visualizzabili e modificabili, ma non ancora confermabili in via definitiva), quello che viene proposto è un elenco di fatture, “costruito” sulla base dei flussi relativi alle fatture elettroniche.
Per ciascuna fattura vengono proposti solo i dati essenziali e, prima nota dolente, non è possibile richiamare direttamente in visualizzazione il documento oggetto di esame (con ciò rendendo veramente difficoltoso comprendere, a una prima occhiata, di quale tipo di operazione si tratti).
Per potere operare sulla fattura, andando, ad esempio, a indicare se si tratta di un’operazione a IVA parzialmente o totalmente indetraibile, è necessario intervenire, fattura per fattura, selezionando il pulsante “Azioni”, che dà accesso a una serie di funzioni aggiuntive:
La funzionalità più importante, e più delicata, è quella di “Modifica ulteriori dati”, che consente di operare su due fronti:
- il primo è quello della suddivisione dell’imponibile in base al tipo di operazione effettuata;
- il secondo è quello dedicato alla gestione della detraibilità dell’imposta.
La suddivisione degli importi per tipologia è immediatamente visibile all’ingresso della gestione della fattura. Si tratta di suddividere, selezionando “INDICA O SUDDIVIDI TIPOLOGIA”, l’imponibile risultante in fattura sulla base dei criteri di riclassificazione presenti nel quadro VF della dichiarazione IVA:
- Beni ammortizzabili;
- Beni strumentali non ammortizzabili (leasing, noleggi ecc.);
- Beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi;
- Altro.
Ulteriormente, è previsto il campo “Beni non inerenti all’attività”. Se viene indicato un ammontare in tale campo, viene fornito un alert, che ricorda, posto che si tratta di operazione non inerente, che l’IVA corrispondente deve essere considerata come indetraibile.
Anche se viene fornito un alert quando viene movimentato il campo beni non inerenti all’attività, l’eventuale indetraibilità deve essere poi separatamente gestita, manualmente, così come in tutti i casi nei quali occorra rettificare la percentuale di detraibilità standard proposta dalla procedura.
Per tutti i casi di indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto, occorre lavorare entrando nei campi di dettaglio della detraibilità, cliccando sulla prima riga di colore blu in alto, ove vengono riportati aliquota IVA e imponibile.
Come si nota dall’immagine a seguire, si tratta di una procedura da effettuare con la massima attenzione, poiché non vi è alcuno controllo di coerenza. Abbiamo, infatti, verificato che è possibile specificare che una parte dell’ammontare si riferisce a beni non inerenti all’attività, ottenendo l’alert di cui sopra e, ciò nonostante, è possibile poi proseguire, mantenendo la piena detraibilità su tutta l’IVA esposta in fattura, con ciò incorrendo in errore.
In questi casi, quindi, così come ogni volta che occorre modificare la detraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto, occorre agire sul pulsante “Modifica percentuale di detraibilità”, e correggere la percentuale di detraibilità, eventualmente spezzando l’imponibile in parte detraibile e parte indetraibile, come da immagine esemplificativa a seguire.
La modifica delle percentuali di detraibilità deve essere effettuata manualmente ogni qualvolta la detraibilità non sia piena, posto che il sistema propone di default sempre la piena detraibilità su qualsiasi tipo di operazione o, al limite, una percentuale di detraibilità ridotta, ma sempre standard, in caso di pro-rata.
Non è possibile memorizzare operazioni tipiche ricorrenti.
Le funzioni ulteriori
Nell’ambito della gestione per singola fattura, le ulteriori possibilità messe a disposizione sono:
- l’inserimento di una nota;
- il rinvio dell’annotazione di una fattura, funzione che consente di “congelare” una registrazione, estromettendo temporaneamente la fattura dal registro IVA e ponendola in un separato archivio;
- la selezione di un’intera fattura come operazione non inerente.
Nel caso di rinvio dell’annotazione, la fattura selezionata scompare dal registro IVA in uso e viene “parcheggiata” in un separato archivio, cui si accede selezionando il menù posto in alto a sinistra “Elenco fatture con annotazione rinviata”.
Quando si vuole riprendere in gestione il documento rinviato in precedenza, basterà selezionarlo dall’elenco proposto e utilizzare la funzione “Sposta in registro”:
Se, invece, viene scelta l’opzione “Fattura non inerente all’attività”, il documento viene estromesso dai registri IVA e spostato nell’archivio dedicato (vedasi immagine precedente). Anche in questo caso, laddove si intendesse cambiare indicazione, basterà ritrovare la fattura nell’apposito elenco delle fatture non inerenti, e ripristinarlo.
Ulteriori funzioni messe a disposizione sono:
- l’elenco delle bollette doganali (che risultano come “suggerite”, in quanto già conosciute dal Sistema di Interscambio);
- la possibilità di inserire altre fatture manualmente - ma non altre tipologie di documenti - selezionando “Inserimento nuova fattura”:
A titolo informativo, si evidenzia che, laddove le fatture automaticamente proposte dal sistema riportino anche operazioni “non IVA”, il sistema stesso propone automaticamente il codice natura (sulla scorta di quanto risultante nella fattura elettronica) e non è possibile modificare nulla, né fornire ulteriori dettagli:
Scaricare i registri
Tutte le informazioni presenti nei precompilati IVA possono essere scaricate in diversi formati, anche eventualmente XML per l’importazione in software compatibili, oppure il formato foglio di lavoro o pdf.
Per effettuare questa operazione, è sufficiente precisare l’intervallo di interesse e il formato. Il download non è immediato (il sistema evidenzia che possono essere necessari anche 3 giorni):
Se l’intenzione è quella di ottenere rapidamente un elenco delle operazioni presenti a sistema, il modo più celere è quello di operare direttamente all’interno del campo di gestione della mensilità in fase di elaborazione, selezionando il pulsante “Registro”, oppure il pulsante “Riepilogo IVA”, per ottenere i soli totali rilevanti ai fini della liquidazione di periodo; in questo modo, i dati vengono estratti nell’immediato, sotto forma di foglio di lavoro.
Se per una o più fatture è stata impostata l’indetraibilità dell’imposta, e viene effettuato il download delle informazioni tramite la funzione “REGISTRO”, il file che viene prodotto non evidenzia in alcun modo il fatto che tale imposta sia indetraibile. L’effetto dell’indetraibilità, infatti, è verificabile solo tramite il riepilogo IVA.
Se nel registro sono presenti una fattura riportante 100 euro di IVA detraibile, e un’altra fattura riportante 20 euro di IVA impostata come indetraibile, il file prodotto tramite “Registro” le esporrà entrambe, senza distinzioni e, utilizzando una funzione di somma nella colonna IVA, si otterrà il valore di 120 (del tutto privo di utilità). Sarà solo tramite la funzione “Riepilogo IVA” che si avrà evidenza della sola IVA detraibile, nel nostro esempio 100 euro.
Conclusioni
In conclusione, seppure tenendo in debita considerazione il fatto che l’operazione “Precompilate IVA” è agli albori, l’inizio non è dei migliori.
Infatti, non solo non è possibile, come già evidenziato nel corso degli interventi precedenti segnalati, gestire gli aspetti reddituali - e di conseguenza è necessario contabilizzare le fatture ugualmente - ma, anche volendosi limitare ai soli aspetti IVA, la procedura risulta essere estremamente laboriosa e poco efficace.
I punti dolenti principali riscontrati sono l’impossibilità di potere consultare “in diretta” il documento in gestione, ed è evidente che, se non si conosce il contenuto del documento, diviene estremamente difficile, se non impossibile, impostare correttamente la detraibilità dell’imposta, nonché la gestione farraginosa dell’imputazione dei dati, derivante in primis dal fatto che, anche laddove un valore venga impostato come non inerente, resta comunque necessario gestire separatamente, con altri input, la conseguente indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto.
Non resta che attendere gli eventuali futuri sviluppi di una piattaforma che, in sostanza, al momento, non è nemmeno lontanamente paragonabile alle funzioni di base presenti in software di uso commerciale, anche di livello basico; tutto questo volendo dimenticare, per amor di patria, il fatto che, in ogni caso, ogni dato, dopo essere stato analizzato dal punto di vista IVA, dovrebbe comunque essere nuovamente processato ai fini reddituali, il che rende l’intera operazione “Precompilate” del tutto inutile dal punto di vista di un risparmio del tempo relativo agli adempimenti contabili.
Infine, non si intravvede nemmeno alcuna utilità nell’esportare i files dei registri IVA “grezzi” per un’eventuale importazione nei propri software, non foss’altro perché le fatture elettroniche già sono importabili, e ciò sia che il flusso informatico sia appoggiato al canale della propria software house, sia che si faccia ricorso alle procedure di download massivo delle e-fatture a partire da “Fatture e Corrispettivi”, per poi procedere all’importazione nella piattaforma commerciale in uso.
In ogni caso, si evidenzia che, laddove ci si volesse avvalere dei libri IVA precompilati, la consultazione dei dati precompilati, la loro verifica e integrazione, e la convalida degli stessi dovranno essere portate a termine entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle entrate, Provv. 8 luglio 2021, n. 183994/2021;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 4;
- Agenzia delle entrate, comunicato stampa 13 settembre 2021.
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