Premessa
L’ISCRO è stata introdotta dall’art. 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; con circolare 30 giugno 2021, n. 94, l’INPS ha definito le modalità attuative di richiesta dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
Si tratta di un ammortizzatore sociale destinato ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, Gestione separata, che può essere fruito una sola volta, e per un periodo massimo di 6 mesi, nell’arco del triennio sperimentale attualmente previsto, ovvero 2021, 2022 e 2023.
Le domande possono essere presentate tramite il servizio INPS dedicato, entro il 31 ottobre 2021; tuttavia, l’INPS ha già provveduto a esaminare quelle fino a qui pervenute, mettendo a disposizione dei soggetti istanti gli esiti e stabilendo, con il messaggio 22 settembre 2021, n. 3180, le modalità tramite le quali i soggetti richiedenti che si siano visti respingere la richiesta possono interloquire (tramite piattaforma INPS) con gli Uffici, al fine di richiedere la revisione della loro posizione.
Requisiti di accesso all’ISCRO
I requisiti di accesso all’ISCRO, e il meccanismo d’insieme dell’indennità, sono già stati oggetto di precedente approfondimento (cfr. S. Pennacini, “ISCRO: domande tramite sito INPS entro il 31 ottobre 2021”, commento dell’8 luglio 2021).
In questa sede, tuttavia, si ritiene utile in via preliminare ricordare le condizioni di accesso all’indennità, posto che sono tali condizioni che sono state oggetto di verifica da parte dell’INPS, comportando un’eventuale reiezione della domanda.
Possono beneficiare dell’ISCRO i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 53 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986; rientrano nella misura anche i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti o professioni;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto (non costituisce causa ostativa la percezione di pensione di invalidità);
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4;
- non essere beneficiari di indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda stessa;
- avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito derivante dall’attività autonoma svolta non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (DURC on line con esito positivo);
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione separata INPS.
Verifica esito e richiesta di riesame
Con il messaggio n. 3180 del 2021, l’INPS ha comunicato la messa a disposizione degli esiti relativi alle domande pervenute.
Tali esiti sono consultabili nel sito INPS, sezione “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”, accedendo alla voce “Le mie ultime domande”.
In caso di esito negativo, vengono esposte le motivazioni, e al soggetto richiedente sono concessi 20 giorni dalla data del messaggio INPS (ovvero dal 22 settembre 2021) oppure dalla notifica del provvedimento di reiezione, se successiva al messaggio, per la richiesta di riesame.
Il messaggio INPS precisa che il termine di 20 giorni per la richiesta di riesame è da considerarsi non perentorio.
Decorso il termine previsto per l’invio della documentazione necessaria a consentire il supplemento di istruttoria, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 94 del 2021, par. 9.
I motivi di mancato accoglimento e i possibili rimedi
L’Allegato 1 al messaggio INPS in esame, che di seguito si sintetizza, riporta la legenda dei codici che vengono utilizzati al fine di evidenziare la motivazione della reiezione; il medesimo Allegato evidenzia, altresì, la documentazione da produrre al fine del riesame.
- ART_COM_NO/ CASS_ATT/ CDCM_NO - Domanda rifiutata perché risulta un’iscrizione ad altra cassa previdenziale obbligatoria.
Documenti da allegare ai fini della revisione per artigiani e commercianti:
- autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la CCIAA della posizione di artigiano o commerciante, con indicazione di data e n. protocollo;
- se trattasi di soggetto titolare di posizione commerciante non tenuto all'iscrizione alla CCIAA: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione commerciante all'INPS, con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo;
- per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla CCIAA per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’INPS, in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero di protocollo.
Documenti da allegare ai fini della revisione per altra cassa previdenziale obbligatoria:
- comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra Cassa previdenziale obbligatoria, con indicazione della data di cessazione.
Documenti da allegare ai fini della revisione per gestione autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e IAP:
- autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la CCIAA con indicazione della data e del numero di protocollo;
- se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla CCIAA: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS, con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo;
- per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): dichiarazione sostituiva di atto di notorietà della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla CCIAA per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’INPS, in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo.
- DIS_COLL - Domanda rifiutata perché il soggetto richiedente risulta percettore di indennità di disoccupazione DIS-COLL alla data di decorrenza della prestazione ISCRO.
Eventuale documentazione comprovante la non titolarità dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
- GEST_SEP - Domanda rifiutata perché il soggetto richiedente non risulta iscritto alla Gestione Separata INPS.
Comunicazione della data e del numero di protocollo di invio della domanda di iscrizione alla Gestione separata.
- IND_ISCRO - Domanda rifiutata perché il richiedente è già stato beneficiario della prestazione ISCRO nel periodo 2021 - 2023.
Documentazione comprovante la non percezione dell’indennità ISCRO nel triennio 2021 - 2023 (in questo caso, si tratta di una segnalazione che potrà eventualmente riguardare solo i prossimi anni, posto che il 2021 è il primo anno di introduzione sperimentale dell’ISCRO).
- LAV_DIP - Domanda rifiutata perché il richiedente risulta essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie in qualità di lavoratore dipendente.
Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).
- NASpI - Domanda rifiutata perché il richiedente risulta titolare di indennità di disoccupazione NASpI alla data di decorrenza della prestazione ISCRO.
Eventuale documentazione comprovante la non titolarità dell’indennità di disoccupazione NASpI.
- P.IVA_4 - Domanda rifiutata perché il richiedente non risulta titolare di partita IVA attiva da almeno 4 anni.
Autodichiarazione attestante la titolarità di partita IVA attiva da almeno 4 anni, da computarsi a ritroso, a partire dalla data di presentazione della domanda, con allegato eventuale modello AA9.
- PENSIONI - Domanda rifiutata perché il richiedente risulta titolare di trattamento pensionistico diretto/anticipo pensionistico.
Eventuale documentazione comprovante la non titolarità di trattamento pensionistico diretto/anticipo pensionistico.
- RDC - Domanda rifiutata perché il richiedente, o un componente del suo nucleo familiare, risulta beneficiario di Reddito di Cittadinanza.
Eventuale documentazione comprovante che il nucleo familiare non risulti beneficiario di reddito di cittadinanza.
- RED_CERT - Domanda rifiutata perché non risulta disponibile nessun reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate in almeno uno dei quattro anni precedenti a quello della domanda.
Autodichiarazione attestante l’invio della dichiarazione dei redditi e relativa liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis del TUIR.
- REG_CTR - Domanda rifiutata perché il Durc on line ha avuto esito negativo.
Documentazione comprovante l’intervenuto annullamento del documento attestante l’irregolarità contributiva.
Infine, due casistiche che comportano la reiezione:
- RED_50 - Domanda respinta perché il reddito di lavoro autonomo, prodotto nell'anno precedente la presentazione della domanda, non risulta inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti;
- RED_8145 - Domanda respinta perché il reddito di lavoro autonomo nell'anno precedente alla presentazione della domanda è superiore a 8.145 euro.
Come richiedere il riesame
L’istanza di riesame deve essere inoltrata accedendo alla sezione “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) / Le mie ultime domande”.
Accedendo alla domanda originariamente presentata ai fini dell’ottenimento dell’ISCRO, è possibile consultarne l’esito.
Laddove questa sia stata respinta, risulta attivo il tasto “Richiedi riesame”.
Tramite questa funzione, il soggetto richiedente l’indennità potrà accedere alla possibilità di inserire ogni informazione utile ai fini della richiesta di riesame. Sono richiesti:
- l’esposizione delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame, con possibilità di inserire eventuali ulteriori informazioni considerate di rilievo ai fini del riesame;
- l’inserimento dell’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
A seconda della motivazione di reiezione, è necessario allegare la documentazione richiesta, come da informazioni fornite con l’Allegato 1 al messaggio, riportate in precedenza.
Quando l’inserimento delle informazioni richieste e degli allegati è da considerarsi come completato, occorre cliccare sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, al fine di trasmettere il tutto all’INPS. Ad avvenuta trasmissione, viene rilasciata al soggetto richiedente l’indennità una ricevuta, riportante il numero di protocollo assegnato alla domanda di riesame.
A questo punto, la richiesta di riesame, completa di allegati, passa in gestione all’INPS. Sarà analizzata dalle strutture territoriali, ma comunque in modalità centralizzata (ovvero, non necessariamente dalla sede INPS di riferimento). Gli Uffici INPS, verificate motivazioni e documentazione a comprova, definiranno l’esito della domanda, concedendo, in caso di accoglimento, l’indennità oppure rendendo definitivo il diniego.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 386 a 400;
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26;
- INPS, messaggio 22 settembre 2021, n. 3180;
- INPS, circolare 30 giugno 2021, n. 94.