Premessa
Il cd. “anno bianco contributivo”, previsto dall’art. 1, commi 20 ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalmente ha assunto controlli definiti, grazie alla pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, avvenuta in data 27 luglio 2021 (sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale).
Secondo quanto previsto dal decreto, per la presentazione delle domande di esonero da parte degli iscritti INPS era previsto il termine del 31 luglio, ma, per evidenti problematiche di tempistica, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, l’Istituto ha precisato che la presentazione delle suddette domande dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il giorno 30 settembre 2021, termine ulteriormente confermato dalla circolare 6 agosto 2021, n. 124.
Con successivo messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021, l’INPS ha annunciato l’apertura dei servizi per la trasmissione delle istanze a partire dal 25 agosto 2021.
Per inciso, è bene ricordare che l’accesso alla misura è previsto anche a favore degli iscritti alle Casse di previdenza, ma, in tale caso, la domanda di esonero dovrà essere indirizzata alla Cassa di riferimento, secondo le modalità dalla stessa definite, entro il 31 ottobre 2021.
Nel seguito, l’attenzione verrà posta sui requisiti e sulle modalità di accesso all’agevolazione per i soggetti iscritti all’INPS, per i quali il termine di presentazione delle domande risulta essere previsto a più breve scadenza.
Beneficiari
Per quanto riguarda i soggetti iscritti all’INPS, sono interessati al cd. “anno bianco contributivo” gli iscritti alle gestioni:
- AGO - Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Gestione separata, che dichiarano redditi da lavoro autonomo (art. 53, comma 1, del TUIR).
Come precisato dalla circolare INPS, sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda.
Condizioni
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
I. posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e iscrizione ancora in essere alla data del 1° gennaio 2021;
Coloro che hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2021 non hanno accesso all’esonero contributivo.
Vale la data di inizio attività, ovvero la data a partire dalla quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione di riferimento (e non l’eventuale data, precedente, di avvenuta apertura della partita IVA, senza inizio attività).
II. requisiti del calo di fatturato/corrispettivi e limite reddituale:
- calo del fatturato/corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019;
Per quanto riguarda la situazione dei soci, la circolare n. 124 del 2021 precisa che, nel caso di più partecipazioni, il calo di fatturato/corrispettivi deve essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali l’attività viene esercitata in via prevalente. Nel caso, invece, di esercizio di attività sotto forma di ditta individuale e contestuale partecipazione a studi associati o società, il calo di fatturato/corrispettivi deve essere verificato solo sull’attività condotta in forma individuale.
Il rispetto del requisito del calo di fatturato/corrispettivi non è richiesto a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020.
Nell’operazione di raffronto del fatturato/corrispettivi 2019 e 2020 non è previsto che venga effettuato il ragguaglio a mesi; di conseguenza, coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 si troveranno a confrontare un fatturato relativo a un’annualità non completa, il 2019, con il fatturato del 2020, con ciò comportando il fatto che, salvo che sopraggiungano ulteriori chiarimenti, difficilmente potranno avere accesso alla misura agevolativa.
- reddito 2019 da lavoro che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro;
Il requisito deve essere verificato guardando alle risultanze del quadro RR (sezione I o II) del modello Redditi 2020, riferimento 2019. Per quanto riguarda i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, occorre guardare alla dichiarazione dei redditi con riferimento alle attività riconducibili alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ex art. 2135, terzo comma, c.c.
III. regolarità contributiva (DURC regolare).
La verifica sarà effettuata con riferimento al codice fiscale del soggetto che chiede l’esonero;
Come previsto dall’art. 47-bis, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, decreto “Sostegni bis”, la regolarità contributiva sarà verificata d’ufficio da parte degli enti concedenti il beneficio a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
IV. incompatibilità con redditi da lavoro dipendente.
Il beneficio dell’esonero contributivo non spetta ai titolari di contratti di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
V. incompatibilità con redditi da pensione diretta.
Il beneficio dell’esonero contributivo non spetta ai beneficiari di pensione diretta, con l’esclusione dell’assegno ordinario di invalidità o altri emolumenti aventi la medesima finalità;
L’incompatibilità dell’esonero contributivo con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato o con la percezione di pensione diretta viene verificata in capo al titolare della posizione aziendale e rileva su base mensile. La circolare precisa, infatti, che “in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica”. L’eventuale esonero, quindi, in caso di lavoro dipendente o di pensione non per l’intero anno 2021, verrà concesso, ma riproporzionato ai soli mesi nei quali non si verifica l’incompatibilità.
VI. ulteriori condizioni di incompatibilità individuati dalla circolare INPS n. 124 del 2021.
Sono, altresì, incompatibili con il beneficio dell’esonero contributivo:
- assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai fondi di solidarietà ex D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e assegno di esodo ex legge 28 giugno 2012, n. 92;
- indennizzo per la cessazione di attività commerciale ex D.Lgs. 28 maro 1996, n. 207;
- assegni vitalizi ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
- rendite facoltative e APE sociale (art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
Non sono, invece, incompatibili l’assegno ordinario di invalidità e le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL. Non sono incompatibili, inoltre, gli assegni e le pensioni sociali.
VII. non avere già superato l’ammontare massimo di aiuti ottenibili ai sensi del Temporary Framework UE, quadro degli “aiuti Covid-19” in ambito europeo, sezione 3.1.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito in sede europea (Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CODIV-19”):
- l’importo complessivo dell’aiuto non può essere superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Ammontare del beneficio
Il beneficio del cd. “anno bianco contributivo” si traduce nell’esonero:
- parziale dal versamento della contribuzione relativa all’anno 2021, con scadenza nel medesimo anno;
- per un ammontare massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, salvo ricalcolo al ribasso, in caso di insufficienza dei fondi stanziati (e salvo ricalcolo su base mensile, nel caso di contemporaneo esercizio di lavoro subordinato o percezione di pensione);
- a valere sulla sola contribuzione fissa per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti (salvo quando la contribuzione fissa non è dovuta);
- a valere sugli acconti dovuti per il 2021 con riferimento agli iscritti alla Gestione separata e per i commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale.
Modalità di richiesta e di fruizione
La presentazione della domanda avverrà tramite il sito INPS, Cassetto Previdenziale, tramite i servizi che saranno accessibili nei seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art. 1, commi 20 - 22-bis, della legge n. 178/2020;
- lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivolegge n. 178/2020.
Per potere accedere, è necessario possedere almeno una delle seguenti credenziali:
- PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario, sia dispositivo;
- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS).
L’INPS non rilascia più PIN di accesso e, quindi, i soggetti interessati a presentare domanda di esonero contributivo, sprovvisti di PIN, dovranno necessariamente accedere tramite SPID, CNS o CIE.
Ad avvenuta presentazione delle istanze, l’INPS effettuerà i controlli preliminari relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato e di titolarità di pensione, i cui esiti verranno comunicati tramite il Cassetto Previdenziale agli interessati.
Tramite lo stesso canale sarà comunicato l’importo massimo di esonero contributivo riconosciuto, calcolato tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili.
Quanto alla fruizione del beneficio, occorre evidenziare che, con la circolare n. 124 del 2021, l’INPS ha previsto, al par. 6, che “i contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare istanza … potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione” della circolare stessa.
Di conseguenza, per quanto riguarda i soggetti tenuti al versamento dei contributi sul minimale, possono verificarsi più scenari:
- contribuenti che hanno già versato interamente la contribuzione fissa scadente prima di presentare richiesta di esonero contributivo (ovvero la prima e/o la seconda rata di contribuzione fissa). Questi soggetti potranno presentare domanda e, ad avvenuto riconoscimento del beneficio, scomputare la somma dalla rata scadente a novembre (non è possibile, invece, utilizzare l’esonero per la quarta rata di contribuzione fissa, posto che scade nel 2022); se l’esonero concesso supera l’ammontare delle rate ancora da versare nel 2021, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso o per la successiva compensazione con un’apposita pratica, che sarà da presentarsi entro il 31 dicembre 2021;
- contribuenti che non hanno versato la contribuzione fissa, in tutto o in parte, giovandosi, appunto, della “sospensione dei versamenti”, in attesa dell’esonero. In questo caso, se l’esonero concesso non è sufficiente a coprire tutta la contribuzione non ancora versata, la differenza dovrà essere pagata, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni.
Se al mancato versamento della contribuzione segue, poi, il respingimento della pratica di riconoscimento dell’esonero contributivo, le somme non versate saranno richieste in pagamento, maggiorate di sanzioni e interessi in misura piena.
È, altresì, possibile che l’ammontare dell’esonero venga riconosciuto e, poi, rivisto al ribasso, a seguito, ad esempio, di cessazione dell’attività oppure di sopraggiunta incompatibilità (ad esempio, avvio di un rapporto di lavoro subordinato). In questi casi, l’INPS rideterminerà l’ammontare dell’esonero e richiederà il pagamento della differenza, senza sanzioni e interessi, purché il versamento avvenga nei 30 giorni dalla richiesta.
Accredito ai fini pensionistici
Quanto all’accredito delle somme “esonerate” ai fini pensionistici, il riconoscimento è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
Pertanto, il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota, per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate (ad esempio, verifica del limite di 50.000 euro di reddito).
Se, all’esito di detti controlli, emerga l’insussistenza di uno dei requisiti, al lavoratore non sarà riconosciuto per intero l’accredito per il periodo oggetto di esonero e le somme corrispondenti all’esonero fruito saranno recuperate.
Indicazioni nel modello Redditi
Il beneficio dell’esonero contributivo riguarda, laddove concesso, la contribuzione relativa al 2021 e in scadenza in tale anno.
Da ciò discende che alcuna indicazione in proposito deve essere inserita nel modello Redditi 2021, riferimento 2020, mentre nel successivo dichiarativo (modello Redditi 2022, riferimento 2021) i soggetti beneficiari dell’esonero dovranno evidenziare nel quadro RR i contributi non versati in forza del cd. “anno bianco contributivo”.
Riferimenti normativi:
- D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 47-bis, comma 1;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 17 maggio 2021;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 20 a 22-bis;
- INPS, Messaggio 29 luglio 2021, n. 2761;
- INPS, Circolare 6 agosto 2021, n. 124;
- INPS, Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909
In programma giovedì 16 settembre, dalle ore 15.00, in diretta streaming su MySolution, il Webinar Come Fare sul tema “Come richiedere l’esonero contributivo per autonomi e professionisti”, relatrice Sandra Pennacini. Nel corso del webinar, a partire da un caso concreto, verranno spiegate e descritte le procedure operative delle domande da presentarsi entro il 30 settembre da parte dei soggetti iscritti all'INPS, ed entro il 31 ottobre da parte degli iscritti alle casse private di previdenza, al fine di fornire una guida "passo a passo" all'adempimento. |