Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, alla rivalutazione dei beni d’impresa può essere attribuita valenza fiscale, versando un’imposta sostitutiva del 3 per cento. La rivalutazione può avvenire alla condizione di base che il bene sia presente nel bilancio d’esercizio sia al 31 dicembre 2019, che al 31 dicembre 2020. La rivalutazione dei beni d’impresa ha riflessi anche nei modelli dichiarativi. Nel caso di rivalutazione con valenza fiscale, nel modello Redditi devono essere compilati l’apposito Prospetto del capitale e delle riserve, nel quale deve essere riclassificato il patrimonio netto della società con un’ottica fiscale, e il quadro RQ.
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