Premessa
Con l’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021 si è completato il quadro relativo alle novità in materia di assolvimento e versamento dell’imposta di bollo dovute sulle fatture elettroniche delineato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-novies .
A partire dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate verifica, mediante automatismi, la corretta esposizione del bollo e procede alle eventuali correzioni dovute, fornendo ai contribuenti ed ai loro intermediari delegati, tramite nuove funzionalità introdotte in piattaforma Fatture e Corrispettivi, le informazioni del caso. Le rettifiche operate possono tuttavia essere verificate e, se del caso, modificate ed integrate, al fine di addivenire alla definizione della somma finale da versare.
Il primo trimestre 2021 rappresenta il primo periodo di applicazione di tale meccanismo, pertanto nel seguito andiamo a fornire le informazioni necessarie alla verifica degli importi proposti dall’Agenzia. Laddove l’esito del controllo automatizzato non risultasse corretto, vi è tempo fino al 30 aprile 2021 per effettuare le dovute rettifiche, in assenza delle quali le richieste avanzate dall’Agenzia si considereranno come accettate e, di conseguenza, gli ammontari esposti saranno definitivamente considerati come dovuti.
Il controllo automatizzato dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Sino al 2020, il Sistema di Interscambio si limitava ad offrire ai contribuenti e loro intermediari delegati un prospetto che riepilogava l’imposta di bollo dovuta, da versarsi a cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento; tale prospetto altro non era che il riassunto delle informazioni già fornite dal contribuente in sede di trasmissione dei files fattura, sul quale l’Agenzia non effettuava alcun tipo di controllo preventivo.
A partire dal 2021, fermo restando l’obbligo per il contribuente di indicare l’assolvimento del bollo ove dovuto, prima che il versamento venga effettuato l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle informazioni fornite dai contribuenti, evidenziando loro non solo il riepilogo delle fatture per le quali è stato indicato il bollo, ma anche quelle per le quali il bollo risulta dovuto ma non è stato esposto.
Per la precisione, i contribuenti e gli intermediari delegati troveranno in Fatture e Corrispettivi due elenchi.
L’elenco A, che non è modificabile da parte del contribuente / intermediario. Tale elenco riporta un mero elenco delle fatture elettroniche emesse, transitate dal Sistema di Interscambio nel periodo di interesse (nel nostro caso, I trimestre 2021), sulle quali, già in sede di trasmissione del file XML, è stato evidenziato l’assolvimento virtuale del bollo.
Tale elenco è consultabile tramite Area Riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi.
Area Fatture Elettroniche e altri dati IVA -> Fatture Elettroniche -> Pagamento imposta di bollo
Accedendo alla sezione si ottiene una prima visione d’insieme della posizione del contribuente, nella quale, si noti bene, è già prevista la distinzione tra “elenco A” ed elenco “B”.
L’elenco A, come si è detto, riepiloga tutte le fatture per le quali l’imposta di bollo risulta come dovuta in base ai files XML trasmessi dal contribuente.
L’elenco B, invece, costituisce la novità che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ed evidenzia, laddove ricorra il caso, quelle fatture per le quali il bollo non è stato esposto come dovuto in fase di trasmissione del file fattura, ma che, stante all’esito del controllo automatizzato eseguito dall’Agenzia delle Entrate, risulta dovuto e come tale viene richiesto in pagamento, salvo che il contribuente non intervenga in variazione all’elenco B stesso.
Al fine di visionare il dettaglio dell’elenco A e, soprattutto, al fine di verificare ed eventualmente modificare il contenuto dell’elenco B, è necessario selezionare l’icona posta a fine riga, di “dettaglio”, grazie alla quale si accede all’indicazione puntuale delle fatture contenute in allegato A e, eventualmente, in allegato B.
Per quanto riguarda l’elenco B, i contribuenti/intermediari potranno:
- verificare le informazioni fornite e accettarle come proposte, senza apportare alcuna modifica;
- escludere dall’elenco una o più fatture proposte dall’AdE come assoggettabili a bollo (fermo restando che in seguito l’Agenzia potrà chiedere chiarimenti in merito);
- inserire nell’elenco una o più fatture per le quali il bollo è dovuto, ma non è stato inserito all’atto dell’emissione della fattura, e tale manchevolezza non è stata rilevata dal controllo automatizzato.
La modifica dell’elenco B può essere effettuata in modalità puntuale, tramite la piattaforma web, oppure in modalità massiva caricando un file XML strutturato come da specifiche tecniche.
L’ammontare dell’imposta di bollo richiesto in pagamento è pari al totale dell’elenco A più il totale dell’elenco B.
L’automatismo di controllo del bollo sulle fatture elettroniche
Entrando nel merito dei controlli effettuati, la verifica automatizzata dell’imposta di bollo dovuta su e-fatture è tecnicamente fattibile grazie dall’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei nuovi codici “tipo documento” e “natura IVA”. Tali codifiche consentono, nella stragrande maggioranza dei casi – se correttamente utilizzati in sede di trasmissione dei files XML – di inquadrare correttamente l’operazione posta in essere.
Per comprendere la formazione degli elenchi A e B occorre innanzi tutto aver chiara la tempistica secondo la quale le fatture elettroniche emesse vengono considerate come da riferirsi ad un determinato trimestre per quanto riguarda l’imposta di bollo.
Per le fatture emesse verso soggetti titolari di partita IVA (non PA) o verso soggetti consumer non rileva la data del documento, bensì la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione.
A tal proposito, la recente Guida messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate fornisce il seguente esempio: “Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre”.
Per quanto riguarda, invece, le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre, così come quelle che risultano consegnate e in decorrenza termini (ovvero la P.A. non ha espresso né accettazione, né rifiuto). In sintesi, è in ogni caso irrilevante la data in cui è avvenuta l’accettazione. Previsto anche il caso delle fatture P.A. non consegnate, per le quali rileva la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”.
Non è raro che gli importi calcolati dai gestionali propongano somme da versarsi difformi da quelli richiesti dall’Agenzia delle Entrate, poiché spesso tali elaborazioni sono basate sulla data fattura anziché sulla data di consegna. Tornando all’esempio cui sopra, ovvero fattura datata 30 marzo ma consegnata nel mese di aprile, non è infrequente che il bollo su tale fattura venga erroneamente considerato come di competenza del primo trimestre, anziché del secondo.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, seppure precisando che un anticipo di imposta non dà luogo a sanzione, invita comunque caldamente ad uniformarsi ai suoi criteri di assegnazione temporale, al fine di evitare squadrature che potranno essere in futuro oggetto di richiesta di chiarimenti.
Alla luce di quanto sopra, operativamente, è consigliabile non solo verificare il contenuto dell’elenco B, ma anche attenersi tassativamente in fase di versamento a quanto riportato dagli elenchi A e B, in modo tale che il versamento eseguito corrisponda con quello atteso dall’AdE.
Quanto al merito dei controlli eseguiti, la Guida dell’Agenzia delle Entrate evidenzia quali sono le circostanze che, a seguito di controllo automatizzato, fanno sì che una fattura per la quale il bollo non sia stato esposto nel file XML, mediante valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata), confluisca in allegato B, ovvero nell’elenco delle fatture da assoggettarsi all’imposta.
Si tratta delle fatture che presentino operazioni con campo “natura”:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
- N4 (operazioni esenti Iva)
di importo compressivo superiore a 77,47 euro.
Quanto sopra a meno che non si sia correttamente evidenziato il non assoggettamento ad imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’Agenzia, ovvero riportando nella riga della fattura - nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” - uno dei seguenti valori:
- NB1, nel caso di documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- NB2, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
- NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
Inoltre, il meccanismo di controllo correttamente non considera le seguenti fattispecie tra quelle interessate dall’imposta di bollo:
- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972;
- TD20 – autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 331/1993).
Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
- RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
- RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
- RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
- RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
- RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
- RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);
- RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972).
Si pone l’accento sul fatto che nel caso in cui il regime fiscale sia “agenzia di viaggio” il controllo non viene eseguito. Si tratta di una specifica importante poiché, come abbiamo avuto modo di rimarcare in passato, il particolare regime applicabile al settore non avrebbe consentito mediante automatismo di distinguere le operazioni effettuate in regime IVA art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972 intra UE (non soggette a bollo) ed extra UE (soggette a bollo), posto che il codice natura dell’operazione ai fini IVA è sempre lo stesso, ovvero N5.
Le tempistiche per i controlli ed il versamento
Il nuovo meccanismo di controllo ha modificato i termini per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture, introducendo un meccanismo in due passaggi: dapprima occorre verificare se vi sono fatture presenti in allegato B, al fine di poter eliminare dall’elenco gli eventuali importi erroneamente richiesti in versamento a causa di un errore nel controllo automatizzato e, in un secondo momento, occorre versare l’ammontare risultate dalla sommatoria di elenco A ed elenco B.
Le tempistiche previste sono le seguenti:
Fase |
Termini I, III e IV trimestre |
Termini II trimestre |
Messa a disposizione da parte di AdE degli elenchi A e B in area riservata Fatture e Corrispettivi |
Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare di riferimento |
Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare |
Effettuazione da parte del contribuente/intermediario delle eventuali variazioni all’elenco B |
Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento |
Entro il 10 settembre |
Messa a disposizione in area riservata, da parte di AdE, dell’ammontare da versare (elenco A + B) |
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento |
Entro il 20 settembre |
Versamento tramite web service o con modello F24 |
Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre |
Entro il 30 settembre |
Il controllo dell’elenco B relativo al 1° trimestre 2021 dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021, mentre il versamento dovrà essere onorato entro il 31 maggio 2021.
Per quanto riguarda i termini di versamento, inoltre, si ricorda che con D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto "Liquidità") era stato introdotto al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 l’art. 17, comma 1 bis , che prevede che il versamento relativo al primo trimestre possa essere differito al termine previsto per il secondo trimestre se l’ammontare dovuto è inferiore a 250 euro. Altresì, se la somma degli importi dovuti per primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato alla scadenza prevista per il terzo trimestre.
Di ciò è l’Agenzia delle Entrate stessa a dare notizia, con un “alert” posto prima dell’elencazione delle fatture interessate al versamento dell’imposta di bollo:
Per concludere, si ricorda che il versamento può essere effettuato tramite modello F24, oppure richiedendo l’addebito della somma dovuta direttamente su conto corrente, tramite la funzione “Procedi al pagamento” disponibile nella videata riepilogativa dell’imposta dovuta.
Nel caso in cui il versamento avvenga tramite modello F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-novies;
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 17, comma 1-bis;
- D.M. 4 dicembre 2020;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 4 febbraio 2021 n. 34958
- Agenzia delle Entrate, Guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche".