L’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, dopo le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, consente alle società di posticipare al quinto esercizio successivo il termine per ripianare le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Sono disapplicati gli obblighi previsti ordinariamente dal codice civile a seguito di perdite qualificate, mentre permangono gli obblighi di informativa. Anche le disposizioni sullo scioglimento delle società sono disapplicate, cioè non scatta lo scioglimento “automatico” delle società di capitali per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Dunque, l’assemblea che approverà il bilancio 2025 deciderà le sorti della società, eventualmente riducendo il capitale in proporzione alle perdite accertate. Le perdite 2020 dovranno essere “targate” in nota integrativa. A tale proposito, è controversa la possibilità di comprendere nelle perdite 2020 anche quelle antecedenti al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
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