Premessa
Le prime disposizioni inerenti la cessione dei crediti d’imposta affitti risalgono al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 250739 del 1° luglio 2020; con tale provvedimento erano state previste le modalità di cessione sia del credito d’imposta “botteghe e negozi” - previsto dal decreto "Cura Italia", ex art. 65, D.L. n. 18/2020 -, sia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dal decreto "Rilancio", art. 28, D.L. n. 34/2020.
Tale provvedimento viene ora implementato con quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020, che introduce importanti novità relativamente alle modalità di trasmissione della comunicazione e prevede (finalmente) la possibilità di cedere anche i crediti maturati in osservanza del decreto "Rilancio" così come rivisto dai successivi decreti “Agosto”, “Ristori” e “Ristori-bis”.
Nel seguito viene richiamata la procedura nel suo insieme, con evidenza delle novità introdotte dal nuovo provvedimento qui in esame.
Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19
Oggetto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020 è l’aggiornamento e l’ampliamento di quanto inizialmente disposto con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 250739 del 1° luglio 2020.
Il provvedimento del luglio 2020 regolamentava la cessione dei potenziali crediti maturati a tale data, ovvero:
- credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari al 60% del canone di locazione pagato, relativo al mese di marzo 2020, con riferimento agli immobili di categoria C/1. Il riconoscimento del credito d’imposta è stato previsto in favore dei soli soggetti la cui attività risultasse sospesa, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale credito, nella sua formulazione originaria, è stato riconosciuto per ciascuno dei mesi interessati – ovvero, inizialmente, marzo (salvo che si fosse già fruito del credito d’imposta botteghe e negozi), aprile e maggio 2020 – a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese risultasse inferiore al 50% del fatturato/corrispettivi del medesimo mese del 2019. Il credito è riconosciuto nella misura del 60% del canone di locazione, concessione, leasing operativo, e al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto a prestazioni complesse che comprenda almeno un immobile destinato all’esercizio dell’attività. Si ricorda che il credito d’imposta matura all’atto del pagamento del canone e che per le attività stagionali era previsto un diverso riferimento temporale, ovvero i mesi di aprile, maggio e giugno. Possono giovarsi del credito d’imposta i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi nell’esercizio precedente non superiori a 5 milioni di euro (salvo attività alberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, strutture termali). Il credito d’imposta è altresì riconosciuto agli esercenti il commercio al dettaglio che abbiano superato la summenzionata soglia di ricavi, ma in tal caso spetta in misura ridotta (20% locazioni, 10% affitto d’azienda).
Con il Provvedimento Prot. 378222 del 14 dicembre 2020 divengono cedibili anche gli ulteriori crediti d’imposta maturati in forza della revisione delle disposizioni summenzionate, ossia:
- credito d’imposta previsto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, esteso dall’art. 77, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto “Agosto”) ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 e, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, esteso ai canoni del mese di luglio 2020;
- credito d’imposta previsto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, esteso dall’art. 77, comma 1, lett. b-bis), del medesimo decreto "Agosto", D.L. 104/2020, a favore delle imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
- credito d’imposta previsto dal decreto "Ristori", art. 8 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. Tale credito spetta, nel rispetto delle medesime condizioni previste dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020, ma indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, con riferimento ai canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, esclusivamente a favore imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al citato D.L. n. 137/2020;
- credito d’imposta previsto dal decreto "Ristori-bis", art. 4 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149. Tale credito spetta, nel rispetto delle medesime condizioni previste dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020, ma indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, con riferimento ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al citato D.L. n. 149/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute (ovvero, le aree “rosse”).
La cessione dei crediti d’imposta ex art. 122, D.L. 34/2020: norme generali
A norma dell’art. 122 del D.L. n. 34/2020, i crediti d’imposta maturati possono essere ceduti dai soggetti beneficiari a terzi, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari; la cessione può essere effettuata anche in forma parziale, è quindi possibile utilizzare una parte del credito in compensazione e cedere la parte residua.
Tale cessione può essere portata a termine entro il 31 dicembre 2021 e deve essere formalizzata tramite l’invio della comunicazione dedicata, esclusivamente in modalità telematica.
La cessione dei crediti d’imposta “affitti”: procedura operativa
La cessione dei crediti d’imposta qui in esame può essere effettata esclusivamente tramite la comunicazione telematica il cui contenuto è stato stabilito dal Provvedimento 1° luglio 2020, Prot. n. 250739, ora modificato e integrato ad opera del Provvedimento Prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020. La nuova modulistica deve essere utilizzata, in sostituzione alla precedente, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Secondo quanto previsto dal precedente provvedimento, posto che la trasmissione della comunicazione non poteva essere demandata ad un intermediario, era indispensabile che il soggetto cedente disponesse delle credenziali di accesso Fisconline, Entratel, SPID o carta CNS.
Con il provvedimento Prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020 viene previsto che l’invio della comunicazione relativa alla cessione dei crediti possa essere effettuata anche per il tramite di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3 , del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Di conseguenza, la modulistica è stata aggiornata.
La necessaria accettazione da parte del soggetto cessionario
È bene evidenziare con la massima chiarezza che il processo di cessione del credito d’imposta non si conclude esclusivamente con la trasmissione telematica della comunicazione di cessione, operazione che, come si è detto, può ora essere affidata ad un intermediario.
Infatti, secondo quanto previsto dal punto 4.2 del provvedimento Prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, tutt’ora efficace, i crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione da parte del cessionario, tramite modello F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In breve, l’intermediario può ora effettuare la comunicazione di cessione del credito per conto del proprio assistito, soggetto in capo al quale il credito d’imposta è maturato, ma l’accettazione della cessione stessa deve necessariamente essere espressa dal cessionario, e tale operazione non può essere demandata ad un intermediario.
Ne consegue che se il cessionario non dispone delle credenziali di accesso alla propria area riservata, che gli consentono di autenticarsi ed esprimere consenso alla proposta cessione di credito avanzata dal cessionario, la cessione è come non fosse stata effettuata.
Operativamente, l’accettazione da parte del cessionario dell’intervenuta cessione del credito deve essere effettuata accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (tramite SPID, credenziali Fisconline o Entratel, carta CNS), “Servizi per”, “Comunicare”, “Piattaforma cessione crediti”:
Contenuto della comunicazione di cessione crediti imposta botteghe e negozi e locazioni immobili ad uso non abitativo
Quanto al contenuto della comunicazione, non vi sono particolari novità da segnalare salvo, come già detto in precedenza, l’estensione dei mesi per i quali la cessione può avvenire.
La comunicazione dovrà contenere i dati del cedente (ovvero il soggetto che ha maturato il credito d’imposta) ed i dati del cessionario (o dei cessionari), con specifica dell’importo ceduto a ciascuno di essi.
Viene inoltre richiesta la puntuale indicazione della tipologia di credito ceduto.
Ogni comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (la distinzione è tra credito botteghe e negozi e art. 28, decreto "Rilancio", cui si richiamano anche i crediti previsti dai decreti "Ristori" ed il decreto "Agosto"), dovranno essere presentate due distinte comunicazioni.
Solo per la cessione del credito di cui al punto 2) devono essere indicati:
- il “tipo di contratto” a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (A - Locazione/Affitto; B - Leasing; C - Concessione; D - Contratto di servizi a prestazioni complesse; E - Affitto d’azienda);
- i “mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato”.
Infine, dovrà inoltre essere indicato l’ammontare del credito d’imposta complessivamente maturato e l’ammontare ceduto.
Dovranno anche essere analiticamente riportati gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferiscono i canoni che hanno dato origine al credito d’imposta ceduto:
Per ciascun contratto dovrà essere riportato:
- la data di registrazione;
- la serie, il numero e l’eventuale sotto numero;
- l’ufficio dell’Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato;
- la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno);
- il canone annuo.
In alternativa, per i soli contratti di locazione, potranno essere indicati:
- il codice identificativo telematico del contratto;
- la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno);
- il canone annuo.
Utilizzo del credito da parte del cessionario
Secondo quanto previsto dall’art. 122 del D.L. n. 34/2020, i cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Come evidenziato al punto 4.1 del provvedimento 250739 del 1° luglio 2020, nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241:
- il modello F24 dovrà transitare obbligatoriamente dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 viene scartato. Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti.
I crediti d’imposta potranno essere utilizzati dal cessionario a partire dal giorno lavorativo successivo all’avvenuta comunicazione telematica della cessione, previa accettazione della cessione stessa, da esprimersi esclusivamente tramite area riservata del sito Agenzia delle Entrate. L’operazione di accettazione continua a non poter essere effettuata dall’intermediario su incarico del contribuente; se la cessione del credito non viene accettata con le modalità sovra descritte, in capo al cessionario non risulterà alcun credito d’imposta disponibile per la compensazione.
Per l’utilizzo in compensazione con modello F24 il cessionario dovrà utilizzare gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13 luglio 2020:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Il flusso completo risulta pertanto essere il seguente:
- il cedente presenta, in proprio tramite area riservata AdE, oppure demandando la trasmissione della comunicazione ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi, la comunicazione di cessione del credito d’imposta;
- il cessionario accetta in proprio, tramite area riservata AdE, la cessione stessa;
- a partire dal giorno successivo all’accettazione da parte del cessionario, lo stesso potrà utilizzare il credito in compensazione con modello F24.
Particolare attenzione deve essere posta anche ai tempi entro i quali i crediti ceduti possono essere utilizzati. I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, e entro i medesimi termini il cessionario potrà a sua volta cedere il credito acquisito ad altri soggetti, seguendo il medesimo flusso sovra esposto, che questa volta lo vedrà nel ruolo di cedente.
Posto che la fine del 2020 è prossima, è bene valutare con attenzione se sia opportuno effettuare una cessione del credito in questi ultimi giorni dell’anno, o attendere l’inizio del 2021.
Si ricorda che secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento Prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, in conformità di quanto disposto dall’art. 122, comma 3, del D.L. n. 34/2020, la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Controlli
Nel caso di cessione del credito d’imposta, è solo nei confronti del soggetto in capo al quale tale credito è maturato, ovvero il “primo” beneficiario, che l’Agenzia delle Entrate verificherà la sussistenza dei presupposti per la maturazione del credito stesso (circolare n. 14/E del 6 giugno 2020).
I soggetti cessionari potranno essere chiamati a rispondere solo degli eventuali utilizzi di crediti d’imposta acquisiti in modo irregolare o utilizzati in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222 ;
- D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 4;
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 8;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1° luglio 2020, n. 250739;
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 77;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. art. 28 e 122;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 65.