I cd. “fringe benefits” sono l’insieme dei benefici che un’azienda può riconoscere ai propri lavoratori, con la finalità di soddisfare esigenze degli stessi dipendenti (e dei loro familiari); si tratta di benefici che comunemente vengono chiamati “welfare aziendale”. In generale, i costi connessi a tale piano di incentivazione, se strutturato in conformità alla disciplina fiscale che riguarda il lavoratore dipendente e l’azienda datore di lavoro, sono non imponibili in capo al dipendente (art. 51 del TUIR) e deducibili ai fini della determinazione del reddito del datore di lavoro erogante. L’Amministrazione finanziaria ha fornito interessanti chiarimenti sulla fattispecie in tre risoluzioni del 25 settembre 2020: n. 54/E (versamenti all’ente bilaterale di categoria), n. 55/E (piani di welfare aziendali) e n. 57/E (cessione di beni prodotti dall’azienda).
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