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AGEVOLAZIONI

Superbonus e altri bonus edilizi, dal 15 ottobre è possibile optare per la cessione del credito: come fare?

Le detrazioni cedibili o scontabili, la misura dello sconto e del credito d’imposta, i modi e i tempi di esercizio dell’opzione, l’utilizzo e le ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

di Saverio Cinieri | 5 Ottobre 2020
Superbonus e altri bonus edilizi, dal 15 ottobre è possibile optare per la cessione del credito: come fare?

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020, ha incrementato al 110 per cento la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. L’art. 121 ha previsto che per tali interventi, nonché per alcuni di quelli “tradizionali”, il beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato, in forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Con il Provv. 8 agosto 2020 è stato approvato il modello con il quale i beneficiari delle detrazioni comunicano le relative opzioni. La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. 

Premessa

Dal 15 ottobre 2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per alcune tipologie di interventi edilizi possono inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  1. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Vediamo, di seguito, quali sono i principali aspetti da tenere presenti per l’esercizio della suddetta opzione.

Quali sono le detrazioni che possono essere cedute o scontate in fattura

Le agevolazioni si applicano alle spese relative agli interventi di:

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi soggetti al superbonus:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Opzione in caso di superbonus

Come è possibile notare dai riferimenti normativi in parentesi, rientrano nell’opzione sia i vecchi interventi soggetti alla detrazione (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica), che quelli soggetti al più recente superbonus, pari al 110 per cento, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa al superbonus:

  1. per gli interventi di risparmio energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
  2. per gli interventi di sismabonus, l’efficacia degli stessi, al fine della riduzione del rischio sismico, è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati devono attestare, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico competente;
  3. è necessario richiedere il visto di conformità, rilasciato dai soggetti abilitati, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le asseverazioni di cui ai punti a) e b) devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Il visto di conformità deve essere rilasciato:
a) dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale non inferiore a 500.000 euro.

A quanto ammontano lo sconto e il credito d’imposta

Se il contribuente opta per lo sconto in fattura, il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata in base alle regole di cui si dirà a breve e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.

L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA e va espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale “sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Invece, nel caso in cui si scelga la cessione, il credito d’imposta è pari alla detrazione spettante, determinata così come segue:

  • l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato;
  • in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Le suddette regole di calcolo valgono anche in caso di sconto in fattura.

L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Come si esercita l’opzione

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello allegato al Provv. 8 agosto 2020, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

Di seguito si riporta la prima pagina del modello.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante il servizio webdisponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento agli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tale fine incaricato.

Se si tratta di rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la comunicazione è inviata dal condomino, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Interventi con diritto al “superbonus”

Con riferimento agli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  1. dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi di rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la comunicazione è inviata esclusivamente da tale soggetto;
  2. dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tale fine incaricato.

In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Interventi di risparmio energetico

Per gli interventi di risparmio energetico, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

A seguito dell’invio della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Interventi su parti comuni di edifici

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

  1. il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  2. l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione; se la comunicazione è stata inviata da uno dei condòmini a tale fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Tempistiche

La comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 15 ottobre 2020.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi opzione per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Come si utilizzano i crediti d’imposta

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

A tale fine:

  1. i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  2. il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  3. nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  4. non si applicano gli attuali limiti sulle compensazioni (art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente, a pena di inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo avere proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, con le stesse funzionalità di cui sopra.

 

 

Riferimenti normativi:

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