Con il parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta all’interrogazione n. 3-01842, cui fa riferimento il nuovo Documento di Ricerca del CNDCEC e FDC del 15 ottobre 2020 intitolato “ Sindaci e Revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del Codice della Crisi”, viene chiarito che i revisori già nominati sulla base dei parametri di cui all’art. 2477, comma 2, lettera c), c.c., così come previsto dall’art. 379 dal Codice della Crisi stesso, non sono revocabili. L’autorevole risposta pone fine ai molti dubbi interpretativi che hanno alimentato i tanti dibattiti e confronti fra giuristi e aziendalisti degli ultimi mesi, originatesi a seguito dei reiterati interventi di modifica, anche se la soluzione prospettata non sarà priva di critiche e perplessità proprio per le evidenti sperequazioni di trattamento che ne deriveranno.
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