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IVA

Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C: nuove regole prorogate al 1° luglio 2021

Cosa cambia nel commercio elettronico indiretto B2B e B2C, vendite a distanza e regime semplificato MOSS

di Stefano Setti | 5 Agosto 2020
Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C: nuove regole prorogate al 1° luglio 2021

Come noto, il Regolamento UE n. 2017/2454 , la Direttiva UE n. 2017/2455 del Consiglio, e il Regolamento di esecuzione UE n. 2017/2459 hanno previsto alcune importanti novità in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza, tra cui rientra il commercio elettronico indiretto, con effetto dal 1° gennaio 2021. A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108n. 2020/1112 di pari data è stata prevista la proroga al 1° luglio 2021 di tali disposizioni. Da evidenziare, in particolare, la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE (B2C) e la possibilità di utilizzo del MOSS anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto.

Commercio elettronico indiretto: le novità dal 1° luglio 2021

In prima battuta si riportano, qui di seguito, le novità in tema di commercio elettronico indiretto, e più in generale delle vendite a distanza ovvero per corrispondenza, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2021, ricordando che prima della proroga introdotta ad opera della Decisione european. 2020/1109 e dei Regolamenti n. 2020/1108n. 2020/1112 l’entrata in vigore era fissata dal 1° gennaio 2021.

Si evidenzia che l’Italia, a seguito della proroga, dovrà recepire le disposizioni contenute nella Direttiva UE n. 2017/2455 e dei Regolamenti UEn. 2017/2454 e n. 2017/2459 entro il 30 giugno 2021.

Novità in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza (tra cui rientra il commercio elettronico indiretto) dal 1° luglio 2021

  • Con effetto 1° luglio 2021 viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”. Tali vendite sono state definite quali cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in presenza, altresì, delle seguenti condizioni: i) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; ii) i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;
  • in via generale a decorrere dal 1° luglio 2021 le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie; ne consegue che vi sarà l’eliminazione delle soglie che variano da euro 35.000 ad euro 100.000);
  • fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia). Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni;
  • i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto. In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni. Al riguardo si evidenzia che attualmente in Italia, in presenza di vendite a distanza nei confronti di un privato consumatore (ovvero assimilato), non vi è l’obbligo di emissione della fattura qualora non venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. L’esclusione dall’obbligo di certificazione delle vendite per corrispondenza a privati consumatori (o assimilati) è una facoltà, quindi, nulla vieta ai cedenti soggetti passivi IVA di emettere regolari fattura con tenuta dei registri IVA vendite ordinari (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972. Vedi anche Risoluzione 20 gennaio 1994, n. 2615);
  • dal 1° luglio 2021, vi sarà la rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (che varia da euro 10 ad euro 22);
  • contestualmente vi sarà l’introduzione di nuovo regime IVA per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale ad euro 150. Il momento impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale ad euro 150 non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente il cedente extra-UE dovrà munirsi di partita IVA UE, inoltre, dovrà dichiarare e versare periodicamente l’IVA dovuta su tali importazioni e applicarla al momento della vendita online;
  • quando un operatore facilita, attraverso l’uso di un marketplace (ovvero negozio virtuale), portale o similari strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore ad euro 150, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.

Si evidenzia, in particolare, la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE (B2C) e la possibilità di utilizzo del MOSS anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto (regime già previsto unicamente per il commercio elettronico diretto dal 2015).

Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2B: nulla cambia

Ai fini IVA, il commercio elettronico indiretto (relativo a cessione di beni materiali) nei rapporti B2B (quindi, fra soggetti passivi d’imposta) segue le regole ordinarie ovvero proprie previste per:

  • le cessioni ovvero acquisti di beni a livello nazionale;
  • le cessioni ovvero acquisti intracomunitari di beni;
  • le cessioni all’esportazione;
  • le importazioni.

Tabella: Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2B: regole valide anche dal 1° luglio 2021

Paese del cedente soggetto passivo IVA

Paese del cessionario soggetto passivo d’imposta

Tipologia di operazione ai fini IVA e doganali

Normativa di riferimento

Italia

Italia

Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia)

Artt. 2 e 7-bis del D.P.R. n. 633/1972

Paese UE (diverso dall’Italia)

Cessione intracomunitaria di beni non imponibile IVA

Artt. 41, 46 e 47 del D.L. n. 331/1993

Paese extra-UE

Cessione all’esportazione non imponibile IVA

Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972

Paese UE (diverso dall’Italia)

Italia

Acquisto intracomunitario di beni imponibile ai fini IVA in Italia (applicazione del reverse charge)

Artt. 38, 46 e 47 del D.L. n. 331/1993

Paese extra-UE

Italia

Importazione imponibile IVA in Italia (IVA assolta in dogana)

Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972

Commercio elettronico indiretto fino al 30 giugno 2021 nei rapporti B2C

Come noto, il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (quindi, nei confronti di privati consumatori), a determinate condizioni, è soggetto alla disciplina IVA riservata alle c.d. “vendite a distanza” ovvero per corrispondenza (Risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, Risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E e Risoluzione 5 novembre 2009 n. 274/E).

Affinché il commercio elettronico indiretto sia assimilato alle vendite a distanza ovvero per corrispondenza devono coesistere le seguenti condizioni

L’acquirente deve essere un privato consumatore ovvero un soggetto assimilato (si pensi, in tale ultima ipotesi, ad un professionista che effettua l’acquisto non nella sfera professionale ma in quella privata, quindi, senza spendere la propria partita IVA).

Il trasporto presso il domicilio del cessionario privato deve avvenire direttamente a cura del cedente o di terzi per suo conto, indipendentemente dalle modalità con le quali le cessioni sono effettuate, e non solo, dunque, se realizzate per corrispondenza, su catalogo e simili (Risoluzione 31 marzo 2005, n. 39).

L’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 20/E del 13 giugno 2006 ha chiarito che il trasporto della merce effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei confronti di un acquirente che opera come privato consumatore (o assimilato) è l’unico elemento essenziale delle cessioni a distanza, e non tanto la circostanza che nella conclusione del relativo contratto il cliente e il fornitore si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax, telefono, e-mail, ecc.).

Considerato che ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C sono assimilabili alle vendite a distanza ovvero per corrispondenza, sempre che siano rispettate le condizioni precedentemente descritte, le stesse non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ovvero del documento commerciale ai sensi dell’art. 2, lettera oo), del D.P.R. n. 696/1996 (sul punto si veda anche D.M. 10 maggio 2019, così come modificato dal D.M. 24 dicembre 2019). Fermo restando, in tal caso, l’obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

La vendita a distanza nei rapporti con privati consumatori comunitari UE, prevede ai fini della territorialità IVA delle regole “particolari” disciplinate dagli artt. 40 e 41 del D.L. n. 331/1993.

Nel dettaglio, con riferimento alla territorialità IVA riservata alle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori (o assimilati) della UE, si fa presente che per prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza, tali operazioni, qualora siano superate le soglie fissate da ciascuno Stato membro (sia in relazione alle merci in uscita che alle merci in entrata – c.d. soglie di protezione – si veda tabella più avanti), o per opzione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese del cessionario privato (o assimilato), quindi, nel luogo del consumo. Nel caso in cui, invece, non vengano superate le soglie di protezione stabilite dal singolo Paese della UE, le cessioni saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese ove si trova il bene al momento della cessione (secondo la regola generale di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972).

Tabella: le soglie attualmente in uso a livello europeo (valevoli, salvo modifiche di importo, fino al 31 dicembre 2020)

PAESE UE

SOGLIE DI PROTEZIONE (in valuta nazionale)(*)

PAESE UE

SOGLIE DI PROTEZIONE (in valuta nazionale)(*)

Austria

35.000,00 €

Svezia

320.000,00 SEK

Belgio

35.000,00 €

Finlandia

35.000,00 €

Olanda

100.000,00 €

Cipro

35.000,00 €

Danimarca

280.000,00 DKK

Estonia

35.000,00 €

Germania

100.000,00 €

Lettonia

35.000,00 €

Grecia

35.000,00 €

Lituania

35.000,00 €

Spagna

35.000,00 €

Malta

35.000,00 €

Francia

35.000,00 €

Polonia

160.000,00 PLN

Irlanda

35.000,00 €

Repubblica Ceca

140.000,00 CZK

Italia

35.000,00 €

Slovacchia

35.000,00 €

Lussemburgo

100.000,00 €

Slovenia

35.000,00 €

Portogallo

35.000,00 €

Ungheria

35.000,00 €

Gran Bretagna(**)

70.000,00 GBP

Bulgaria

70.000,00 BGN

Romania

118.000 RON

Croazia

270.000 HRK

(*) Per i Paesi con valuta nazionale diversa dall’Euro si dovrà effettuare la conversione in Euro prendendo a riferimento l’opportuno cambio di conversione.
(**) Regola valida fin tanto che non vi sarà l’annuncio ufficiale dell’uscita della Gran Bretagna dalla UE.

Invece, in tema di territorialità IVA, tornano applicabili le regole ordinarie in presenza di:

  • cessioni di beni on-line in Italia da parte di soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia nei confronti di privati consumatori italiani;
  • esportazioni;
  • importazioni.

Tabella: Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C fino al 30 giugno 2021

Paese del cedente soggetto passivo IVA

Paese del cessionario privato

Tipologia di operazione ai fini IVA e doganali

Normativa di riferimento

Italia

Italia

Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia)

Artt. 2 e 7-bis del D.P.R. n. 633/1972

Paese UE (diverso dall’Italia)

Disciplina riservata alle vendite a distanza

Art. 41 del DL n. 331/1993

Paese extra-UE

Cessione all’esportazione non imponibile IVA

Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972

Paese UE (diverso dall’Italia)

Italia

Disciplina riservata alle vendite a distanza

Art. 40 del D.L. n. 331/1993

Paese extra-UE

Italia

Importazione imponibile IVA in Italia (IVA assolta in dogana)

Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972

Esemplificazioni: regole valide fino al 30 giugno 2021 nei rapporti B2C

Cedente

Cessionario

Imponibilità IVA in Italia

Oneri documentali

Italiano soggetto passivo IVA

Italiano (privato)

Non c’è obbligo di emissione di fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino ovvero ricevuta fiscale ovvero documento commerciale.

Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse).

UE (privato)

: se nel corso dell’anno solare il cedente italiano non supera il limite disposto da un paese UE (soglia di euro 100.000 o minor soglia dello Stato membro).

Non c’è obbligo di emissione di fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino ovvero ricevuta fiscale ovvero documento commerciale.

Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse).

Italiano soggetto passivo IVA

UE (privato)

NO: se nel corso dell’anno solare il cedente italiano supera il limite disposto da un paese UE (soglia di euro 100.000 o minor soglia dello Stato membro) ovvero nel caso in cui abbia optato per l’applicazione dell’IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.

Fattura emessa con IVA del Paese membro di destinazione, da registrare distintamente (verificare se nel Paese UE di destinazione vi sono disposizioni normative che limitano l’emissione di documenti fiscali). Occorre identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale nel Paese di destinazione. Ovvero, caso poco frequente nell’operatività, apertura di stabile organizzazione nel Paese UE.

Extra-UE (privato)

NO: esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972)

Fattura non imponibile IVA (art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) e necessità di prova dell’avvenute esportazione. Ancorché non obbligatoria l’emissione della fattura, operativamente, si consiglia di emetterla in quanto richiesta normalmente in dogana ai fini dell’esportazione.

Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse).

Commercio elettronico indiretto dal 1° luglio 2021 nei rapporti B2C

Come anticipato, a seguito della Direttiva UE n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017 e a seguito della proroga disposta dalla Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 , dal 1° luglio 2021, le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie; ne consegue che vi sarà l’eliminazione di tali soglie, da euro 35.000 ad euro 100.000).

Fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA.

Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.

Infine, sarà possibile beneficiare dell’opzione al regime MOSS, quindi, senza necessità di aprire rappresentanti ovvero identificazioni dirette IVA nei Paesi della UE destinatari dei beni (così come avviene dal 2015 in merito al commercio elettronico diretto – servizi). In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.

Definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni dal 1° luglio 2021

Cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in presenza, altresì, delle seguenti condizioni: i) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; ii) i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto

Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C dal 1° luglio 2021, qualora non si sia optato per l’applicazione dell’IVA nel Paese di destinazione ovvero MOSS

Paese del cedente soggetto passivo IVA

Paese del cessionario privato

Tipologia di operazione ai fini IVA e doganali

Normativa di riferimento

Italia

Italia

Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia)

Artt. 2 e 7-bis del D.P.R. n. 633/1972

Paese UE (diverso dall’Italia)

Disciplina riservata alle vendite a distanza: in tal caso fino al limite di euro 10.000 annui si applicherà l’IVA del Paese del cedente soggetto passivo IVA (quindi, nel caso in esame IVA in Italia), oltre tale soglia l’IVA del Paese UE del cessionario privato.

Art. 41 del DL n. 331/1993 (l’attuale formulazione del citato art. 41 dovrà essere oggetto di modifica per il recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455).

Paese extra-UE

Cessione all’esportazione non imponibile IVA.

Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972

Paese UE (diverso dall’Italia)

Italia

Disciplina riservata alle vendite a distanza: in tal caso fino al limite di euro 10.000 annui si applicherà l’IVA del Paese del cedente soggetto passivo IVA (quindi, IVA di altro Paese della UE), oltre tale soglia l’IVA in Italia in quanto cessionario privato.

Art. 40 del D.L. n. 331/1993 (l’attuale formulazione del citato art. 40 dovrà essere oggetto di modifica per il recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455).

Paese extra-UE

Italia

Importazione imponibile IVA in Italia (IVA assolta in dogana).

Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972

 

Riferimenti normativi:

 

 

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