Commercio elettronico indiretto: le novità dal 1° luglio 2021
In prima battuta si riportano, qui di seguito, le novità in tema di commercio elettronico indiretto, e più in generale delle vendite a distanza ovvero per corrispondenza, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2021, ricordando che prima della proroga introdotta ad opera della Decisione european. 2020/1109 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 l’entrata in vigore era fissata dal 1° gennaio 2021.
Si evidenzia che l’Italia, a seguito della proroga, dovrà recepire le disposizioni contenute nella Direttiva UE n. 2017/2455 e dei Regolamenti UEn. 2017/2454 e n. 2017/2459 entro il 30 giugno 2021.
Novità in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza (tra cui rientra il commercio elettronico indiretto) dal 1° luglio 2021 |
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Si evidenzia, in particolare, la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE (B2C) e la possibilità di utilizzo del MOSS anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto (regime già previsto unicamente per il commercio elettronico diretto dal 2015).
Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2B: nulla cambia
Ai fini IVA, il commercio elettronico indiretto (relativo a cessione di beni materiali) nei rapporti B2B (quindi, fra soggetti passivi d’imposta) segue le regole ordinarie ovvero proprie previste per:
- le cessioni ovvero acquisti di beni a livello nazionale;
- le cessioni ovvero acquisti intracomunitari di beni;
- le cessioni all’esportazione;
- le importazioni.
Tabella: Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2B: regole valide anche dal 1° luglio 2021
Paese del cedente soggetto passivo IVA |
Paese del cessionario soggetto passivo d’imposta |
Tipologia di operazione ai fini IVA e doganali |
Normativa di riferimento |
Italia |
Italia |
Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia) |
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Paese UE (diverso dall’Italia) |
Cessione intracomunitaria di beni non imponibile IVA |
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Paese extra-UE |
Cessione all’esportazione non imponibile IVA |
Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 |
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Paese UE (diverso dall’Italia) |
Italia |
Acquisto intracomunitario di beni imponibile ai fini IVA in Italia (applicazione del reverse charge) |
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Paese extra-UE |
Italia |
Importazione imponibile IVA in Italia (IVA assolta in dogana) |
Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972 |
Commercio elettronico indiretto fino al 30 giugno 2021 nei rapporti B2C
Come noto, il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (quindi, nei confronti di privati consumatori), a determinate condizioni, è soggetto alla disciplina IVA riservata alle c.d. “vendite a distanza” ovvero per corrispondenza (Risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, Risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E e Risoluzione 5 novembre 2009 n. 274/E).
Affinché il commercio elettronico indiretto sia assimilato alle vendite a distanza ovvero per corrispondenza devono coesistere le seguenti condizioni |
L’acquirente deve essere un privato consumatore ovvero un soggetto assimilato (si pensi, in tale ultima ipotesi, ad un professionista che effettua l’acquisto non nella sfera professionale ma in quella privata, quindi, senza spendere la propria partita IVA). |
Il trasporto presso il domicilio del cessionario privato deve avvenire direttamente a cura del cedente o di terzi per suo conto, indipendentemente dalle modalità con le quali le cessioni sono effettuate, e non solo, dunque, se realizzate per corrispondenza, su catalogo e simili (Risoluzione 31 marzo 2005, n. 39). L’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 20/E del 13 giugno 2006 ha chiarito che il trasporto della merce effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei confronti di un acquirente che opera come privato consumatore (o assimilato) è l’unico elemento essenziale delle cessioni a distanza, e non tanto la circostanza che nella conclusione del relativo contratto il cliente e il fornitore si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax, telefono, e-mail, ecc.). |
Considerato che ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C sono assimilabili alle vendite a distanza ovvero per corrispondenza, sempre che siano rispettate le condizioni precedentemente descritte, le stesse non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ovvero del documento commerciale ai sensi dell’art. 2, lettera oo), del D.P.R. n. 696/1996 (sul punto si veda anche D.M. 10 maggio 2019, così come modificato dal D.M. 24 dicembre 2019). Fermo restando, in tal caso, l’obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.
La vendita a distanza nei rapporti con privati consumatori comunitari UE, prevede ai fini della territorialità IVA delle regole “particolari” disciplinate dagli artt. 40 e 41 del D.L. n. 331/1993.
Nel dettaglio, con riferimento alla territorialità IVA riservata alle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori (o assimilati) della UE, si fa presente che per prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza, tali operazioni, qualora siano superate le soglie fissate da ciascuno Stato membro (sia in relazione alle merci in uscita che alle merci in entrata – c.d. soglie di protezione – si veda tabella più avanti), o per opzione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese del cessionario privato (o assimilato), quindi, nel luogo del consumo. Nel caso in cui, invece, non vengano superate le soglie di protezione stabilite dal singolo Paese della UE, le cessioni saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese ove si trova il bene al momento della cessione (secondo la regola generale di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972).
Tabella: le soglie attualmente in uso a livello europeo (valevoli, salvo modifiche di importo, fino al 31 dicembre 2020)
PAESE UE |
SOGLIE DI PROTEZIONE (in valuta nazionale)(*) |
PAESE UE |
SOGLIE DI PROTEZIONE (in valuta nazionale)(*) |
Austria |
35.000,00 € |
Svezia |
320.000,00 SEK |
Belgio |
35.000,00 € |
Finlandia |
35.000,00 € |
Olanda |
100.000,00 € |
Cipro |
35.000,00 € |
Danimarca |
280.000,00 DKK |
Estonia |
35.000,00 € |
Germania |
100.000,00 € |
Lettonia |
35.000,00 € |
Grecia |
35.000,00 € |
Lituania |
35.000,00 € |
Spagna |
35.000,00 € |
Malta |
35.000,00 € |
Francia |
35.000,00 € |
Polonia |
160.000,00 PLN |
Irlanda |
35.000,00 € |
Repubblica Ceca |
140.000,00 CZK |
Italia |
35.000,00 € |
Slovacchia |
35.000,00 € |
Lussemburgo |
100.000,00 € |
Slovenia |
35.000,00 € |
Portogallo |
35.000,00 € |
Ungheria |
35.000,00 € |
Gran Bretagna(**) |
70.000,00 GBP |
Bulgaria |
70.000,00 BGN |
Romania |
118.000 RON |
Croazia |
270.000 HRK |
(*) Per i Paesi con valuta nazionale diversa dall’Euro si dovrà effettuare la conversione in Euro prendendo a riferimento l’opportuno cambio di conversione. |
Invece, in tema di territorialità IVA, tornano applicabili le regole ordinarie in presenza di:
- cessioni di beni on-line in Italia da parte di soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia nei confronti di privati consumatori italiani;
- esportazioni;
- importazioni.
Tabella: Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C fino al 30 giugno 2021
Paese del cedente soggetto passivo IVA |
Paese del cessionario privato |
Tipologia di operazione ai fini IVA e doganali |
Normativa di riferimento |
Italia |
Italia |
Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia) |
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Paese UE (diverso dall’Italia) |
Disciplina riservata alle vendite a distanza |
Art. 41 del DL n. 331/1993 |
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Paese extra-UE |
Cessione all’esportazione non imponibile IVA |
Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 |
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Paese UE (diverso dall’Italia) |
Italia |
Disciplina riservata alle vendite a distanza |
Art. 40 del D.L. n. 331/1993 |
Paese extra-UE |
Italia |
Importazione imponibile IVA in Italia (IVA assolta in dogana) |
Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972 |
Esemplificazioni: regole valide fino al 30 giugno 2021 nei rapporti B2C
Cedente |
Cessionario |
Imponibilità IVA in Italia |
Oneri documentali |
Italiano soggetto passivo IVA |
Italiano (privato) |
SÌ |
Non c’è obbligo di emissione di fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino ovvero ricevuta fiscale ovvero documento commerciale. Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse). |
UE (privato) |
SÌ: se nel corso dell’anno solare il cedente italiano non supera il limite disposto da un paese UE (soglia di euro 100.000 o minor soglia dello Stato membro). |
Non c’è obbligo di emissione di fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino ovvero ricevuta fiscale ovvero documento commerciale. Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse). |
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Italiano soggetto passivo IVA |
UE (privato) |
NO: se nel corso dell’anno solare il cedente italiano supera il limite disposto da un paese UE (soglia di euro 100.000 o minor soglia dello Stato membro) ovvero nel caso in cui abbia optato per l’applicazione dell’IVA nel Paese UE di destinazione dei beni. |
Fattura emessa con IVA del Paese membro di destinazione, da registrare distintamente (verificare se nel Paese UE di destinazione vi sono disposizioni normative che limitano l’emissione di documenti fiscali). Occorre identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale nel Paese di destinazione. Ovvero, caso poco frequente nell’operatività, apertura di stabile organizzazione nel Paese UE. |
Extra-UE (privato) |
NO: esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) |
Fattura non imponibile IVA (art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) e necessità di prova dell’avvenute esportazione. Ancorché non obbligatoria l’emissione della fattura, operativamente, si consiglia di emetterla in quanto richiesta normalmente in dogana ai fini dell’esportazione. Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse). |
Commercio elettronico indiretto dal 1° luglio 2021 nei rapporti B2C
Come anticipato, a seguito della Direttiva UE n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017 e a seguito della proroga disposta dalla Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 , dal 1° luglio 2021, le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie; ne consegue che vi sarà l’eliminazione di tali soglie, da euro 35.000 ad euro 100.000).
Fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA.
Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.
Infine, sarà possibile beneficiare dell’opzione al regime MOSS, quindi, senza necessità di aprire rappresentanti ovvero identificazioni dirette IVA nei Paesi della UE destinatari dei beni (così come avviene dal 2015 in merito al commercio elettronico diretto – servizi). In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.
Definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni dal 1° luglio 2021 |
Cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in presenza, altresì, delle seguenti condizioni: i) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; ii) i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto |
Commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C dal 1° luglio 2021, qualora non si sia optato per l’applicazione dell’IVA nel Paese di destinazione ovvero MOSS
Paese del cedente soggetto passivo IVA |
Paese del cessionario privato |
Tipologia di operazione ai fini IVA e doganali |
Normativa di riferimento |
Italia |
Italia |
Operazione imponibile IVA (cessione territorialmente rilevante in Italia) |
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Paese UE (diverso dall’Italia) |
Disciplina riservata alle vendite a distanza: in tal caso fino al limite di euro 10.000 annui si applicherà l’IVA del Paese del cedente soggetto passivo IVA (quindi, nel caso in esame IVA in Italia), oltre tale soglia l’IVA del Paese UE del cessionario privato. |
Art. 41 del DL n. 331/1993 (l’attuale formulazione del citato art. 41 dovrà essere oggetto di modifica per il recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455). |
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Paese extra-UE |
Cessione all’esportazione non imponibile IVA. |
Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 |
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Paese UE (diverso dall’Italia) |
Italia |
Disciplina riservata alle vendite a distanza: in tal caso fino al limite di euro 10.000 annui si applicherà l’IVA del Paese del cedente soggetto passivo IVA (quindi, IVA di altro Paese della UE), oltre tale soglia l’IVA in Italia in quanto cessionario privato. |
Art. 40 del D.L. n. 331/1993 (l’attuale formulazione del citato art. 40 dovrà essere oggetto di modifica per il recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455). |
Paese extra-UE |
Italia |
Importazione imponibile IVA in Italia (IVA assolta in dogana). |
Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972 |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, 7-bis, 8, 67;
- D.L. 30 agosto 1993 n. 331,artt. 38, 40, 41, 46 e 47, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- Regolamento UE 5 dicembre 2017, n. 2017/2454 ;
- Regolamento UE 5 dicembre 2017, n. 2017/2459;
- Direttiva UE 5 dicembre 2017, n. 2017/2455 ;
- Decisione UE 20 luglio 2020, n. 2020/1109 ;
- Regolamento UE 20 luglio 2020, n. 2020/1108 ;
- Regolamento UE 20 luglio 2020, n. 2020/1112 .