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AGEVOLAZIONI

“Bonus facciate” 2020: gli interventi per i quali spetta la detrazione

Interventi casa 2020: come individuare correttamente gli sconti fiscali effettivamente fruibili

di Marco Bomben | 7 Gennaio 2020
“Bonus facciate” 2020: gli interventi per i quali spetta la detrazione

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), si è concluso l’iter che ha portato all’introduzione del cd. “bonus facciate”, la nuova detrazione IRPEF concessa nella misura del 90 per cento per gli interventi edilizi, inclusa la manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Di seguito si analizzano i principali interventi eseguibili sulle facciate degli edifici, verificando quando è possibile beneficiare del bonus facciate e quando, invece, è necessario ripiegare su altri bonus edilizi.

Come funziona il nuovo “bonus facciate”

Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) e decreto milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019) hanno confermato in toto il pacchetto delle agevolazioni per l’edilizia, prorogando fino al 31 dicembre 2020:

  • l’ecobonus del 50-65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
  • le detrazioni del 50 per cento per le ristrutturazioni con tetto di 96.000 euro per singola unità immobiliare;
  • il bonus del 50 per cento per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti, con un limite di spesa pari a 10.000 euro;
  • il cd. “bonus verde”, la detrazione IRPEF del 36 per cento su una spesa di 5.000 euro per la realizzazione di coperture a verde, giardini pensili, recinzioni e impianti di irrigazione.

Dal 1° gennaio 2020, i contribuenti potranno beneficiare, inoltre, della nuova detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, il cd. “bonus facciate”.

Per facciate si intendono anche quelle delle singole unità immobiliari (ad esempio, le facciate di ville e villette).

L’agevolazione è disciplinata dall’art. 1, commi da 219 a 224, della legge di bilancio 2020, e consiste in una detrazione IRPEF di importo pari al 90 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dei contribuenti, relative a interventi edilizi - compresa la manutenzione ordinaria - finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Da segnalare che alla nuova misura agevolativa non si applicano i limiti massimi di spesa previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare.

A regime, ove l’aliquota tornasse al 36 per cento, il limite massimo di spesa è fissato nella misura di 48.000 euro, a norma dell’art. 16-bis del TUIR.

L’agevolazione riguarda esclusivamente gli immobili a destinazione residenziale ubicati in zona A e B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 .

Più nel dettaglio:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq;
  • sono esclusi gli immobili ubicati in zona C, ovvero nelle aree di espansione urbanistica.

In attesa di chiarimenti ufficiali, la detrazione parrebbe spettare esclusivamente ai soggetti privati (escluse, quindi, le imprese) e dovrà essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo da inserire nel modello redditi. In favore del beneficiario incapiente non è prevista la possibilità di cedere il corrispondente credito d’imposta.

 

Le ultime modifiche apportate all’agevolazione

Come spesso accade, l’agevolazione è stata fortemente rivista nel corso dell’iter di approvazione della legge. In particolare, a seguito delle modifiche apportate da ultimo presso la Commissione Bilancio del Senato, la detrazione in commento è stata così modificata:

  • nella versione definitiva, il bonus facciate è diventato un bonus autonomo e sono venuti meno tutti i riferimenti al bonus ristrutturazioni;
  • il perimetro oggettivo dell’agevolazione è stato ristretto, ammettendo al beneficio esclusivamente gli edifici situati in aree diverse da quelle a bassa intensità di urbanizzazione (zone C). Inoltre, il bonus si potrà applicare solo per gli interventi relativi a strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, con esclusione, quindi, di tutti gli impianti (ad esempio, pluviali o cavi) e gli elementi (ad esempio, gli infissi);
  • la disciplina del bonus facciate è stata allineata all’ecobonus con riferimento al cappotto termico: nel caso in cui si decidesse di ritoccare l’intonaco di almeno il 10 per cento della facciata, sarà obbligatorio rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, indurranno molti a scegliere la realizzazione di un cappotto termico.

Anche dopo le modifiche, le opere agevolate rimangono quelle inerenti alle facciate degli edifici, ivi inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria.

Tutti gli interventi non inerenti alle facciate, ma relativi all’edificio residenziale e alle parti accessorie, fruiscono, per le spese di rifacimento, della “normale” detrazione del 50 per cento, prevista per il recupero edilizio.

Non rientrano nel bonus facciate i lavori di tinteggiatura e rifacimento del muro di cinta di una villetta, in quanto interventi non inerenti alla facciata dell’edificio.

 

Interventi casa 2020: “bonus facciate” o “ecobonus”?

La presenza di una grande varietà di detrazioni fiscali spettanti per i lavori casa 2020 impone un notevole sforzo per individuare correttamente gli sconti fiscali effettivamente fruibili in base a:

  • tipo di intervento e di immobile (condominio oppure casa singola) sul quale viene eseguito;
  • zona in cui si trova il fabbricato;
  • obiettivi di risparmio energetico perseguiti.

Al fine di agevolare gli operatori in tale compito, si ripropone di seguito l’elenco dei principali interventi eseguibili sulle facciate degli edifici, unitamente alle agevolazioni tra le quali potranno scegliere i relativi proprietari.

Cornicioni

Soprattutto nei palazzi d’epoca, il cornicione rappresenta un elemento estremamente fragile e soggetto a rapido deterioramento. Pur trattandosi di un intervento semplice, viene spesso rimandato dai proprietari, a causa dei costi elevati necessari per il noleggio di piattaforme aeree o ponteggi.

Le agevolazioni fiscali che possono ridurre il peso economico di tali oneri sono:

  • per edifici ubicati in zona A (centro storico) e B (zone comunali definite “di completamento”): il bonus facciate al 90 per cento;
  • per le zone restanti oppure zone A e B, ma senza i requisiti per ottenere il bonus facciate:
    -       i condomini hanno la detrazione del 50 per cento sugli interventi di ristrutturazione;
    -       le singole unità immobiliari hanno il 50 per cento per la ritinteggiatura e il cambio di materiali.

Balconi

La zona di ubicazione dell’edificio risulta dirimente anche per determinare gli incentivi fiscali spettanti per gli interventi eseguiti sui balconi:

  • edifici in zona A e B: bonus facciate del 90 per cento, se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata;
  • altre zone oppure zone A e B, se mancano i requisiti per il bonus facciate:
    -       su parti condominiali, spetta in ogni caso la detrazione del 50 per cento;
    -       su singole unità immobiliari, è possibile beneficiare del 50 per cento, se si cambia materiale, finiture e/o colori o per nuova costruzione.

Cappotto termico

Come accennato in precedenza, nel corso dell’iter parlamentare che ha accompagnato la legge di bilancio 2020, la disciplina del bonus facciate è stata allineata all’ecobonus con riferimento agli interventi in esame.

In particolare, se il contribuente si limita ad eseguire una pulitura o tinteggiatura esterna, il bonus facciate spetta integralmente, mentre, qualora decidesse di rifare l’intonaco di almeno il 10 per cento della superficie disperdente lorda, sarà obbligatorio il rispetto dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza di cui al D.M. 26 giugno 2015 ed al D.M. 26 gennaio 2010 (il quale ha aggiornato il D.M. 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo la revisione dei requisiti tecnici di ammissibilità), che, di fatto, spingono a scegliere un cappotto termico (cfr. art. 1, comma 220, della legge n. 160/2019).

Le agevolazioni fiscali spettanti in questo caso sono:

  • per gli edifici ubicati in zona A e B, se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento richiesti dalla normativa: bonus facciate del 90 per cento;
  • nelle altre zone oppure quando l’intervento non raggiunge i requisiti di isolamento: ecobonus del 65 per cento, elevato al 70 per cento per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Appare utile evidenziare che per l’ecobonus al 65 per cento e al 70 per cento è possibile la cessione del credito.

Intonaci e tinteggiature

Per intonaci e tinteggiature valgono considerazioni analoghe a quelle già riportate con riferimento ai cappotti termici:

  • edifici ubicati nelle zone A e B:
    -       per gli intonaci spetta il bonus facciate del 90 per cento. Tuttavia, se l’intervento influisce dal punto di vista termico o interessa oltre il 10 per cento della superficie dell’edificio, per avere l’agevolazione bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico previsti dal D.M. 26 giugno 2015 e dal D.M. 26 gennaio 2010;
    -       le tinteggiature beneficiano dell’agevolazione fiscale del 90 per cento.
  • altre zone oppure interventi che non rispettano i requisiti di isolamento termico:
    -       per i condomini è prevista in ogni caso la detrazione del 50 per cento;
    -       per le singole unità immobiliari la detrazione del 50 per cento spetta a condizione che venga cambiato il materiale oppure il colore.

Puliture

I contribuenti che eseguono interventi di pulitura dal 1° gennaio 2020 hanno diritto:

  • per edifici ubicati in zona omogena A o B: al bonus facciate del 90 per cento;
  • per gli edifici ubicati nelle altre zone: alla detrazione del 50 per cento per gli interventi eseguiti su edifici condominiali.

Non sono agevolabili gli interventi di pulitura eseguiti sulle singole unità immobiliari, in quanto figurano come interventi di manutenzione ordinaria.

Finestre

Gli interventi edilizi di sostituzione/riparazione di finestre e infissi non possono beneficiare del nuovo bonus facciate.

Di conseguenza:

  • in caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, colore e forma delle finestre, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (solo per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali);
  • in caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e colore:
    -       detrazione del 50 per cento;
    -       in alternativa, con l’ecobonus, la detrazione è fruibile anche dai soggetti IRES (con l’ulteriore possibilità di cessione del credito), purché si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al D.M. 26 giugno 2015 e D.M. 26 gennaio 2010.

Grondaie

Tanto semplice quanto diffusa, la riparazione o sostituzione delle grondaie dà diritto a una detrazione del 50 per cento per gli interventi eseguiti:

  • su edifici condominiali;
  • sulle singole unità immobiliari, ma deve trattarsi di nuove installazioni o sostituzioni che modificano la facciata.

Inapplicabile, invece, il nuovo bonus facciate.

Tende e schermi solari

Tende e schermature solari sono escluse dall’ambito applicativo del bonus facciate.

Per l’installazione (non la semplice manutenzione) di tende da sole, zanzariere, infissi e pergole è prevista la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 50 per cento della spesa totale sostenuta, inclusa la manodopera, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Le spese detraibili sono quelle sostenute per l’acquisto di tende esterne ed interne necessarie alla schermatura solare della casa, che rispettino i requisiti indicati nell’Allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

Per schermatura solare si intende un sistema di protezione dalla luce del sole e dal calore, che consente una reazione variabile e controllata dell’energia e della luce alle sollecitazioni solari, riducendo il surriscaldamento degli ambienti, generando un conseguente risparmio energetico (si riduce la necessità di ricorrere a condizionatori e climatizzatori).

 

 

 

Riferimenti normativi:

 

 

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Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020