Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2019
Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.
Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2019 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:
- nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2019 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
- qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
- se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2019;
- se l’attività è cessata nel corso del 2019:
- per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2019;
- per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2019;
- contribuenti che nell’anno 2018 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero il regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
- soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
- produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
- contribuenti che hanno effettuato nel 2019 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
- imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2019, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2019, se trimestrali;
- applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
- applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.
I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2019
Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:
Metodo previsionale |
88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2019. Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione. |
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Metodo storico |
88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2018). Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso. |
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Metodo analitico |
100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2019 (da eseguire ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).
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Casi particolari
Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a. in società semplice
In tale ipotesi, l’acconto IVA 2019 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa
In tale ipotesi:
- qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e lo scioglimento della società entro il 30 settembre 2019, l’acconto IVA per il 2019 non sarà dovuto, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2019;
- invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il prossimo 27 dicembre, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.
Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale
Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2019, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2019.
Invece, se a seguito dell’estromissione, di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.
Metodo storico
Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2019 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2019. Ne consegue che:
- per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2018, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2018 effettuato entro il 27 dicembre 2018 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2019;
- per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
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- in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2018. Al fine del calcolo dell’acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2018 effettuato entro il 27 dicembre 2018 e del saldo versato entro il 18 marzo 2019 (in quanto il 16 cadeva di sabato);
- per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2018 effettuato entro il 27 dicembre 2017 e del saldo versato entro il 18 febbraio 2019 (in quanto il 16 cadeva di sabato).
Metodo storico |
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Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta |
Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2019 con il metodo storico (*) |
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Liquidazione IVA mensile |
Somma del versamento dell’acconto 2018 effettuato entro il 27 dicembre 2018 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2019 |
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Liquidazione IVA trimestrale |
Somma del versamento dell’acconto 2018 effettuato entro il 27 dicembre 2018 e del saldo versato entro il 18 marzo 2019 (in quanto il 16 cadeva di sabato) |
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Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori) |
Somma del versamento dell’acconto 2018 effettuato entro il 27 dicembre 2018 e del saldo versato entro il 18 febbraio 2019 (in quanto il 16 cadeva di sabato) |
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(*)
Esempio:
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Esempi:
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile |
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Euro 5.000 |
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Euro 6.000 |
Totale |
Euro 11.000 |
Acconto IVA 2019 dovuto |
Euro 9.680 (11.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale |
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Acconto versato nel 2018 |
Euro 4.000 |
Saldo IVA dicembre 2018 |
Euro 5.050 |
Di cui interessi 1% |
Euro 50 |
Totale |
Euro 9.000 (4.000 + 5.050 - 50) |
Acconto IVA 2019 dovuto |
Euro 7.920 (9.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale” |
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Acconto versato nel 2018 |
Euro 7.000 |
Saldo IVA IV trimestre 2018 |
Euro 9.000 |
Totale |
Euro 16.000 |
Acconto IVA 2019 dovuto |
Euro 14.080 (16.000*88%) |
Modalità di versamento dell’acconto
L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29, deve essere versato in unica soluzione.
Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.
Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:
- “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
- “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.
Lo scomputo dell’acconto IVA 2019 avviene nel modo seguente:
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta |
Scomputo dell’acconto IVA da: |
Liquidazione IVA mensile |
Liquidazione relativa al mese di dicembre 2019 (entro il 16 gennaio 2020) |
Liquidazione IVA trimestrale |
Dichiarazione annuale IVA per il 2019 (entro il 16 marzo 2020) |
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come, a mero titolo esemplificativo, gli autotrasportatori) |
Liquidazione del IV trimestre 2019 (entro il 17 febbraio 2020, in quanto il 16 cade di domenica) |
Attività separate in regime misto di liquidazione |
Liquidazione di dicembre 2019 (entro il 16 gennaio 2020) o liquidazione IV trimestre 2019 (entro il 17 febbraio 2020, in quanto il 16 cade di domenica) |
Sanzioni
Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).
Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
Riferimenti normativi:
- D.M. 27 giugno 2017, art. 2, comma 4;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13;
- Legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6.