Circolare monografica
IVA

Trasmissione telematica dei corrispettivi: chiarite le modalità del reso merce

Le procedure applicabili al documento commerciale in presenza di operazioni di reso

di Stefano Setti | 9 Settembre 2019
Trasmissione telematica dei corrispettivi: chiarite le modalità del reso merce

Con il principio di diritto 1° agosto 2019, n. 21, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in presenza di reso dei beni acquistati, le procedure da seguire ai fini IVA, anche a seguito della trasmissione telematica dei corrispettivi, sono le medesime che erano state precedentemente descritte con le risoluzioni 5 ottobre 2001, n. 154/E e 5 dicembre 2003, n. 219/E. Si evidenzia che i citati documenti di prassi ministeriale avevano delineato le modalità operative da seguire al fine di procedere al reso merce in presenza di scontrino fiscale.

Le ultime novità normative

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha previsto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 - fatta eccezione per i casi di esonero individuati dal D.M. 10 maggio 2019); l’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti sempre dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 con volume d’affari superiore ad euro 400.000 (fatta eccezione per i casi di esonero individuati dal D.M. 10 maggio 2019).

Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito che, a regime, i corrispettivi telematici devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera.

Inoltre, sempre il citato articolo ha previsto che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti obbligati già a decorrere dal 1° luglio 2019, e dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per gli atri contribuenti) non sono applicabili le sanzioni, sempre che la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con la circolare 29 giugno 2019, n. 15/E, l’Agenzia delle entrate ha previsto, per i soggetti sprovvisti del registratore tematico in fase di prima applicazione della norma, che:

  • fino all’attivazione del registratore telematico, e comunque non oltre i sei mesi dall’avvio dell’obbligo, i corrispettivi possono continuare ad essere certificati mediante i registratori di cassa già in uso oppure mediante il rilascio di ricevuta fiscale;
  • la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite le modalità (rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate dal 29 luglio 2019) che sono state individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 luglio 2019 (prot. n. 236086/2019). Si tratta, in particolare, dei seguenti servizi:
    • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento (disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”);
    • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione” (anch’esso disponibile in “Fatture e Corrispettivi”);
    • servizio che permette l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

I dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere inviati direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato; quest’ultimo è tenuto a rilasciare al contribuente una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta.

 

Il documento commerciale

Per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 - dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000 e, in via generalizzata, dal 1° gennaio 2020 - verrà meno la possibilità di rilasciare ai clienti il consueto scontrino o la ricevuta fiscale, sostituiti dal “Documento commerciale” (tenendo presente che, come chiarito dalla citata circolare n. 15/E del 2019, non oltre i 6 mesi dall’avvio dell’obbligo, sarà comunque possibile continuare a rilasciare lo scontrino/ricevuta fiscale), fermo restando che potrà essere emessa fattura elettronica, qualora richiesta dal cliente o per volontà del cedente/prestatore.

Documento commerciale (D.M. 7 dicembre 2016)

Emissione del documento commerciale (art. 1)

  • I commercianti al minuto (soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con un documento commerciale, salvo che non siano emesse, su richiesta del cliente, la fattura (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) o la fattura semplificata (art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • il documento commerciale è emesso, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale 28 ottobre 2016 (quindi, mediante registratori telematici), su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. Tuttavia, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità: ciò presuppone la comunicazione da parte del destinatario del proprio indirizzo e-mail su cui ricevere il documento di acquisto.

Caratteristiche del documento commerciale (art. 2)

Il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Efficacia ai fini commerciali (art. 3)

Ai fini commerciali, il documento certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta oppure dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzie eventualmente previste dalla legge o da specifiche clausole contrattuali.

Validità del documento ai fini fiscali: caratteristiche ed efficacia (artt. 45 e 6)

  • Il documento commerciale, per potere essere considerato valido ai fini fiscali, deve contenere, oltre ai dati indicati dal precedente art. 2, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente;
  • l’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria, se è espressamente richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce;

Va da sé che i registratori telematici potranno trovarsi a gestire soggetti mai censiti a sistema oppure dovere emettere documenti unicamente a rilevanza commerciale oppure anche ad efficacia fiscale nei confronti del medesimo soggetto.

  • il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo:
    1. ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi;
    2. per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
    3. per l’applicazione della disciplina della “fattura differita” (art. 21, quarto comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972);
  • il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di “documento fiscale” per l’applicazione della normativa in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata (in ogni caso, resta fermo quanto stabilito in materia di opposizione alla trasmissione delle spese sanitarie).

Domanda

Con la trasmissione telematica dei corrispettivi come ci dobbiamo comportare in presenza di:

  • scontrino di cortesia (che non riporta il prezzo dell’articolo e che consente la sostituzione con altra merce);
  • operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
  • scontrini per omaggi?

Risposta

Si ritiene (ancorché sarebbe opportuna una conferma ministeriale) che nei casi rappresentati i commercianti dovranno adottare degli appositi accorgimenti, volti a modificare in parte l’operatività finora adottata. Nel dettaglio, i soggetti interessati:

  • potranno avvalersi di un’appendice da staccare all’occorrenza e da inserire in calce al nuovo documento commerciale in sostituzione dello scontrino di cortesia;
  • per le vendite esenti IVA di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, dovranno utilizzare la codifica prevista “ES”;
  • potranno continuare a gestire le vendite in omaggio mediante l’emissione di autofattura e documento con importo pari a zero.

Domanda

Qualora sorgano delle problematiche in ordine al corretto funzionamento del registratore telematico, come ci si deve comportare?

Risposta

In prima battuta si evidenzia che il registratore telematico comunica automaticamente all’Agenzia delle entrate alcuni casi di malfunzionamento. Qualora ciò non accada, il commerciante (ovvero un suo delegato), in caso di rilevazione e/o trasmissione di dati errati ovvero parziali dovuti a malfunzionamenti del registratore telematico (ovvero ad elementi terzi non imputabili al registratore telematico stesso), può fare presente la situazione anomala attraverso una procedura disponibile online sul sito web dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante l’apposito servizio “Rest”, messo a disposizione.

 

Il principio di diritto n. 21 del 2019

L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 1° agosto 2019, n. 21, ha ricordato, in prima analisi, la disciplina riservata alla trasmissione telematica dei corrispettivi (come descritta nel paragrafo precedente).

Ciò premesso, con il citato principio di diritto, sono state chiarite le modalità da seguire in presenza di reso merce, anche a seguito del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nel dettaglio l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per quanto attiene ai resi merce valgono, anche in presenza di trasmissione telematica dei corrispettivi (con emissione del nuovo documento commerciale) le modalità operative precedentemente analizzate dalla stessa Agenzia con le risoluzioni 5 ottobre 2001, n. 154/E, e 5 dicembre 2003, n. 219/E.

Nel dettaglio, i documenti di prassi ministeriale richiamati hanno chiarito che, in presenza di reso merce (per meglio dire all’atto del ritiro del bene da parte del commerciante), si dovrà utilizzare la seguente procedura (di seguito la disciplina con adattamento al documento commerciale):

  • nel momento in cui il cliente procede alla riconsegna della merce, il fornitore dovrà procedere all’apertura di una “pratica di reso” numerata, contenente tutti i dati e i documenti relativi all’originaria operazione (quindi, anche l’indicazione dello scontrino originario ovvero del documento commerciale) e alla sua avvenuta risoluzione;
  • il fornitore dovrà riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino, con indicazione della causale e del numero identificativo della pratica di reso;
  • il fornitore dovrà procedere all’emissione di scontrino fiscale/documento commerciale “negativo”, con indicazione sia della causale “rimborso per restituzione merce venduta”, sia del numero identificativo della pratica di reso (art. 12 del D.M. 23 marzo 1983);
  • il fornitore dovrà, poi, registrare lo scontrino fiscale/documento commerciale “negativo” nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dei corrispettivi del giorno soggetti alla stessa aliquota del bene restituito;
  • il fornitore dovrà restituire al cliente il prezzo pagato, oppure, in caso di cambio merce, consegnare al cliente un “buono acquisto”, che conterrà il numero identificativo della pratica, con sottoscrizione, in entrambi i casi, di una ricevuta da parte del cliente;
  • infine, il fornitore dovrà conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.

Si evidenzia, infine, che il principio di diritto n. 21 del 2019 ha ricordato che la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario (quindi: le generalità dell’acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria, il numero di identificazione della pratica di reso). Solo in tale modo, infatti, vengono garantite le informazioni desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione IVA (di cui, rispettivamente, agli artt. 21 e 26 del D.P.R. n. 633/1972).

 

Riferimenti normativi:

 

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