Premessa
La compilazione del “Campo annotazioni” da sempre ha rivestito una notevole importanza nel mondo degli studi di settore. La finalità di tale annotazione aveva era quella di indicare delle cause che motivavano l’eventuale non congruità/non coerenza ai risultati degli studi di settore, al fine di “anticipare” un eventuale contraddittorio e rendere, quindi, edotta l’Amministrazione finanziaria di situazioni particolari di carattere oggettivo/soggettivo che impedivano il raggiungimento della congruità ovvero della coerenza ai risultati stimati da GE.RI.CO. Negli ISA, pur partendo dalla considerazione che:
- gli ISA non sono uno strumento di accertamento, bensì uno strumento di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- la compilazione del campo annotazioni non ha effetto alcuno sul risultato degli ISA di quest’anno,
la compilazione del “Campo annotazioni” riveste ugualmente un’importante opportunità, al fine di comunicare la presenza di eventuali situazioni di carattere oggettivo/soggettivo che hanno influito in modo determinate, riducendolo, sul risultato degli ISA ovvero generando un’anomalia.
L’utilità della compilazione del campo annotazioni anche negli ISA è da ricondurre al fatto che l’eventuale verifica fiscale, come conseguenza del giudizio ISA, avverrà trascorsi diversi anni dalla chiusura del periodo d’imposta ed un’eventuale ricostruzione a posteriori delle condizioni che hanno comportato un abbassamento del giudizio fiscale può non essere operazione delle più semplici. Inoltre, la lettura delle motivazioni addotte dal contribuente potrebbe indurre l’Ufficio, in sede di indagine preliminare, a ritenere sufficiente quanto ivi indicato per giustificare il “basso” giudizio di affidabilità ISA ovvero la presenza di anomalie.
I chiarimenti forniti dalla circolare n. 20/E
L’importanza della compilazione del “Campo annotazioni” è stata confermata dalla circolare 9 settembre 2019, n. 20/E. Nel corso della videoconferenza del 24 luglio 2019, con le associazioni di categoria, è stato affermato dall’Amministrazione finanziaria che il contenuto di tali annotazioni verrà analizzato e preso in considerazione in occasione della revisione degli ISA.
Incidenza dei costi residuali di gestione (quesito 3.1)
Con riferimento all’ISA AG61U (intermediari del commercio), è stato evidenziato che anomalie possono sorgere come conseguenza del riconoscimento delle deduzioni forfetarie di cui all’art. 66, comma 4, del TUIR. Premesso che l’Amministrazione finanziaria ha rinviato alla revisione dell’ISA, che avverrà nel corso del 2019, la risoluzione definitiva di eventuali anomalie, è sicuramente utile evidenziare nel campo annotazioni che l’eventuale anomalia è dovuta alla presenza di deduzioni forfetarie riconosciute ai fini fiscali.
Si evidenzia che il funzionamento di tale indicatore è diverso rispetto a quanto si verificava negli studi di settore, ove il conteggio veniva effettuato facendo il rapporto fra costi residuali e ricavi.
Con riferimento a tale indicatore, il campo annotazioni può essere utilizzato anche per altri ISA, oltre a quello citato, per evidenziare eventuali anomalie nella stima dell’indicatore.
Apporto di lavoro delle figure non dipendenti (quesito 3.2)
Delle anomalie possono sorgere nelle società di persone, qualora i soci amministratori non prestino la loro attività in modo continuativo nell’impresa. L’anomalia sorge qualora la percentuale di lavoro indicata nel quadro A del modello ISA risulti inferiore alle soglie minime indicate nella nota metodologica.
La comprensione della tabella che segue è di fondamentale importanza per capire le motivazioni di un’eventuale anomalia.
Qualora i soci amministratori apportino una quantità di lavoro limitata nell’impresa, ed in ogni caso inferiore alla soglia minima di apporto di lavoro, l’Agenzia ricorda che è possibile motivare tale situazione compilando il “Campo annotazioni”.
Nell’ipotesi di due soci amministratori in una s.n.c., la tabella prevede una soglia minima di apporto di lavoro pari a 150 (75 x 2), ovvero 1,5 addetti. Qualora nel quadro A venga indicata una percentuale di apporto di lavoro inferiore, ad esempio (120) ovvero 1,2 addetti, si genera la seguente anomalia:
- soglia minima di riferimento: 1,50;
- numero addetti non dipendenti: 1,20;
- punteggio di affidabilità: 1 + 4 / (1,20/1,50) = 4,2.
Copertura delle spese per lavoro dipendente (quesito 3.3)
L’eventuale anomalia può essere conseguenza del fatto che l’indicatore non coglie situazioni di marginalità economica in cui possono trovarsi le piccole/micro imprese, condizione che impedisce la riduzione del proprio personale oltre determinati limiti. Il “Campo annotazioni” può essere utilizzato per evidenziare le condizioni di marginalità economica che impediscono il raggiungimento di un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per lavoro dipendente. La circolare precisa che: “se le spese per dipendente sono superiori al valore aggiunto per addetto, l’indicatore elementare di anomalia assume valore 1”.
Variabili “precalcolate” non modificabili
Non tutte le variabili precalcolate prodotte dall’Agenzia delle entrate sono modificabili da parte del contribuente. La circolare n. 20/E del 2019 afferma che non sono modificabili le seguenti variabili:
- “Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”;
- “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”;
- “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
- “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.
Con riferimento alle variabili “precalcolate” non modificabili, eventuali anomalie od errori possono essere evidenziati nel “Campo annotazioni” (cfr. quesito 6.1).
Può essere evidenziato che il coefficiente individuale, ad esempio dello 0,32456879213, relativo alla stima di ricavi/compensi, non è corretto, in quanto comporta una maggiore stima del 33 per cento dei ricavi/compensi per addetto che è corretta sul periodo d’imposta 2018, in considerazione della particolare situazione che contraddistingue tale periodo d’imposta (ad esempio, contrazione dei ricavi per effetto della cessione di un ramo d’azienda).
Per meglio comprendere la funzionalità e gli effetti del coefficiente individuale, può essere utile la lettura del quesito 4.1 (significatività del coefficiente individuale).
Società cooperative a mutualità prevalente (quesito 2.1)
Nei confronti di società cooperative a mutualità prevalente non è prevista una causa di esclusione dagli ISA. La circolare n. 20/E del 2019, riprendendo la datata C.M. 21 maggio 1999, n. 110/E, ha precisato che nel “Campo annotazioni” può essere indicato che il raggiungimento di fini mutualistici (a favore dei propri soci o associati) e, di conseguenza l’assenza di una gestione con finalità meramente imprenditoriale, può avere inciso sul risultato negativo degli ISA.
Indicatori di anomalia specifici per l’ISA AG31U - autoriparazioni (quesito 3.4)
L’Agenzia ha fornito risposta circa due indicatori di anomalia del settore delle autoriparazioni che valutano la coerenza tra il numero degli addetti e la dimensione strutturale delle imprese, risultando spesso molto stringenti, quali:
- l’indicatore “Mq di officina per addetto”;
- il “Numero di ponti sollevatori per addetto”.
L’Agenzia ha risposto affermando che:
- nell’indicatore “Mq di officina per addetto”, le soglie sono state elaborate considerando plausibile una struttura dimensionale standard in rapporto a una dotazione minima di personale;
- nell’indicatore “Numero di ponti sollevatori per addetto”, la soglia intende intercettare situazioni gravemente anomale con riferimento al rapporto tra il numero di beni strumentali e una dotazione minima di personale.
Anche in questo caso l’Agenzia afferma che le possibilità del contribuente sono due:
- controllare la corretta compilazione dei dati dichiarati che impattano sull’indicatore;
- fornire elementi esplicativi, compilando le apposite “note aggiuntive”.
In particolare, nel modello AG31U sono chiesti esclusivamente i metri quadri dei locali destinati ad officina, che devono essere indicati al netto delle superfici destinate a magazzino/deposito e ad ufficio.
Conclusioni
Dopo la pubblicazione della circolare n. 20/E del 2019 , e le numerose risposte fornite con riferimento alla varie casistiche sottoposte all’Agenzia delle entrate, la compilazione del “Campo annotazioni” assume una notevole importanza e costituisce l’unica modalità a disposizione dei contribuenti e loro intermediari per evidenziare la motivazione delle anomalie emergenti dai vari indicatori che non possono essere rimosse correggendo i dati dichiarati, nell’auspicio che tale annotazione consenta all’Agenzia di:
- correggere il prossimo anno gli ISA;
- evitare l’inizio di un controllo fiscale in capo al contribuente (in quanto il contenuto delle annotazioni è stato considerato sufficiente e di per sé già esplicativo della casistica specifica).
Riferimenti normativi:
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50/E, art. 9-bis;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 9 settembre 2019, n. 20/E.