L’Agenzia delle entrate, con la circolare 7 agosto 2019, n. 18/E, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla portata della disposizione normativa, contenuta nella legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), in tema di depositi fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili. Successivamente alla legge di bilancio 2018 è stato emanato il D.M. 13 febbraio 2018 attuativo di tali disposizioni, nonché la risoluzione 20 febbraio 2018, n. 18/E, che ha istituito il codice tributo per il versamento dell’IVA.
Sul punto, la citata circolare n. 18/E del 2019 ha chiarito che, fino al 7 agosto 2019, non saranno applicate sanzioni per eventuali violazioni commesse dagli operatori, sempre che l’imposta sia stata assolta.
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