Circolare monografica
SANZIONI

Le principali sanzioni tributarie amministrative

Le sanzioni e i riferimenti normativi per ciascuna tipologia di violazione delle diverse imposte

di Stefano Setti | 29 Luglio 2019
Le principali sanzioni tributarie amministrative

Qualora il contribuente non adempia correttamente agli obblighi fiscali - ad esempio, non presentando le dichiarazioni fiscali o presentandole con dati errati, ovvero non emettendo le fatture o non registrandole nei registri IVA - lo stesso sarà soggetto a sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le sanzioni di natura fiscale devono essere stabilite per legge e, per il cd. principio di “irretroattività”, la sanzione non può essere applicata per un fatto commesso prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria. Inoltre, secondo il principio del “favor rei”, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, eccezion fatta per il caso in cui il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

Casi di inapplicabilità delle sanzioni

In prima battuta, risulta opportuno ricordare che vi sono casi in cui le sanzioni tributarie non possono essere applicate e, più precisamente, in presenza di:

  • violazioni meramente formali, per meglio dire quelle infrazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta e sul versamento del tributo;

Rientrano in tale fattispecie le irregolarità commesse nella compilazione dei modelli di versamento F24, come il caso di errata indicazione del codice fiscale ovvero di utilizzo non corretto dei codici tributo, ecc.

  • cause di non punibilità:
    • ignoranza inevitabile della legge tributaria: l’ignoranza deve dipendere da cause non imputabili all’autore della violazione, che deve comunque avere fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge;
    • errore incolpevole sul fatto: il soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da quello vietato dalla legge;
    • obiettive condizioni di incertezza riguardo alla portata e all’ambito di applicazione delle disposizioni cui la violazione si riferisce;

Nel caso di leggi di recente emanazione, rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori.

    • indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
    • forza maggiore.

Si pensi allo sciopero improvviso, che non consente l’esecuzione dell’adempimento.

 

Termini per l’accertamento

In merito ai termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria può procedere ad irrogare le sanzioni al contribuente, si evidenzia quanto segue:

  • con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, la disciplina è contenuta negli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione normativa prevede che l’accertamento sia notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del quinto anno successivo, in presenza di omessa dichiarazione). Sul punto si evidenzia che, a decorrere dall’annualità 2016 (dichiarazioni trasmesse nel 2017), la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero settimo, in presenza di dichiarazione omessa;
  • con riferimento all’imposta di registro si evidenzia che l’art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rubricato “Decadenza dell’azione della finanza”, stabilisce che:
    • l’imposta sugli atti soggetti a registrazione che non sono stati presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio;
    • l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta (di cui all’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986) deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale;
    • salvo quanto previsto dal punto precedente, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
      • dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
      • dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986 (si fa riferimento agli eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta complementare;
      • dalla data della notificazione della decisione delle Commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo (di cui all’art. 72 del D.P.R. n. 131/1986), il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;
      • dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia relativa ad eventi successivi alla registrazione (art. 19 del D.P.R. n. 131/1986), se si tratta di imposta suppletiva;
    • l’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima del contratto di locazione, alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 131/1986, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento, fermo restando il termine di 5 anni per la richiesta dell’imposta di registro dovuta per atti non registrati ed il termine di 3 anni per la richiesta dell’imposta scaturente da atti registrati;
  • con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, stante il contenuto dell’art. 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come termini per l’accertamento valgono, in linea generale, quelli previsti dall’imposta di registro (si veda punto precedente);
  • anche con riferimento all’imposta sulle donazioni, l’art. 60 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce che valgono le disposizioni previste per l’imposta di registro;
  • in merito, invece, all’imposta sulle successioni, l’art. 27 del D.Lgs. n. 346/1990 stabilisce che:
    • la liquidazione dell’imposta deve essere notificata entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
    • la rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere notificata entro 2 anni dal pagamento dell’imposta principale;
    • in caso di omissione della dichiarazione, l’avviso deve essere notificato entro 5 anni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione omessa;
  • gli organi competenti (di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 642/1972) possono procedere all’accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo entro il termine di decadenza di tre anni. Tale termine di tre anni decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 37, primo comma, del D.P.R. n. 642/1972);
  • così come stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i tributi locali, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria notifichi un avviso di accertamento (ovvero liquidazione ovvero contestazione) oltre i termini di cui sopra, il contribuente potrà contestare direttamente l’atto notificato, dandone comunicazione all’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria che ha emanato l’atto (ad esempio, procedendo ad autotutela).

 

Le sanzioni tributarie amministrative

Tutto ciò premesso, si evidenzia che le sanzioni tributarie amministrative sono state riformate, con effetto 1° gennaio 2016, ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Di seguito si riportano le principali sanzioni tributarie amministrative, suddivise per imposta, ad oggi vigenti nel sistema tributario nazionale.

Imposte sui redditi e IRAP

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omessa dichiarazione

  • La sanzione varia dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute, con un minimo di euro 250; se non sono dovute imposte, la sanzione varia da euro 250 a euro 1.000; se i redditi sono prodotti all’estero, rimane l’aumento di 1/3 della sanzione;
  • se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, variando dal 60 al 120 per cento delle imposte, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia da euro 150 a euro 500;
  • le sanzioni (fisse) applicabili, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Dichiarazione infedele

  • Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica, se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte;
  • la sanzione è aumentata della metà (dal 135 al 270 per cento), quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Per l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi, si applica ancora l’aumento del terzo;
  • fuori dalle ipotesi di documentazione falsa o raggiri, la sanzione è ridotta di 1/3, quando la maggiore imposta o il minor credito sono complessivamente inferiori al 3 per cento dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000

Art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997

Violazione del principio della competenza

  • La sanzione da dichiarazione infedele è ridotta di 1/3, quando l’infedeltà deriva dall’errata imputazione temporale, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente;
  • se la violazione della competenza fiscale non ha comportato danno per l’Erario, si applica la sanzione di euro 250

Art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997

Omessa o infedele dichiarazione dei canoni di locazione

  • Opzione per la cedolare secca: se, nei casi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il canone di locazione immobiliare a uso abitativo non è dichiarato o è dichiarato in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono raddoppiate. La sanzione potrà variare dal 240 al 480 per cento dell’imposta, in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio, oppure dal 180 al 360 per cento, in caso di infedele dichiarazione del medesimo;
  • redditi d’impresa: tale regime sanzionatorio non è applicabile alle locazioni stipulate nell’esercizio di imprese, arti e professioni, in quanto l’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 riguarda solo i redditi fondiari

Artt. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e 3, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011

Omessa denuncia di redditi fondiari

L’omessa denuncia, nei termini di legge, delle situazioni che danno luogo ad aumenti del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni è punita con una sanzione da euro 250 a euro 2.000

Art. 3 del D.Lgs. n. 471/1997

Dichiarazione inesatta

Sanzione da euro 250 a euro 2.000

Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997

Mancata presentazione di interpelli

Nei casi in cui è previsto, la mancata indicazione in dichiarazione della mancata presentazione dell’interpello, oppure dell’ottenimento di risposta negativa, è sanzionata nella misura da euro 2.000 a euro 21.000

Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997

Sostituti d’imposta

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omessa dichiarazione

  • La sanzione varia dal 120 al 240 per cento delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250; se le ritenute non dichiarate sono state versate, la sanzione varia da euro 250 a euro 2.000;
  • si applica la sanzione di euro 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770;
  • se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata (dal 60 al 120 per cento delle imposte), con un minimo di euro 200. Si applica la sanzione per ogni percipiente non indicato in dichiarazione, ridotta alla metà (euro 25). Se le ritenute non dichiarate sono state versate, la sanzione varia da euro 150 a euro 500

Art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997

Dichiarazione infedele

  • Se l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 90 al 180 per cento delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute, benché non dichiarate, sono state versate, la sanzione varia da euro 250 a euro 2.000. Si applica la sanzione di euro 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770;
  • la sanzione è aumentata della metà (dal 135 al 270 per cento), quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
  • fuori dalle ipotesi di aumento, la sanzione è ridotta di 1/3 (dal 60 al 120 per cento), quando le ritenute non versate sono inferiori al 3 per cento delle ritenute riferibili all’eccedenza tra dichiarato e accertato e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000

Art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997

Dichiarazione inesatta

Sanzione da euro 500 a euro 4.000

Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997

Ritenute fiscali

  • In caso di mancata applicazione o di omesso versamento della ritenuta, sarà necessario delineare i nessi tra la violazione di omessa applicazione della ritenuta e quella di omesso versamento;

Secondo la dottrina:
- se il sostituto non applica né versa la ritenuta, è operante la sola sanzione del 30 per cento da omesso versamento, assorbente, in quanto più grave, quella da mancata applicazione della stessa;
- se il sostituto versa la ritenuta, senza averla previamente applicata, è applicabile la sanzione del 20 per cento.

  • per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica una sanzione di euro 100, nel limite massimo, per ogni sostituto d’imposta, di euro 50.000;
  • nei casi di errata trasmissione della certificazione, continua a non essere applicabile la sanzione, se la trasmissione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di euro 20.000

Art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997

IVA

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omessa dichiarazione

  • La sanzione varia dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione varia da euro 250 ad euro 2.000;
  • se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata (dal 60 al 120 per cento delle imposte), con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia da euro 150 a euro 1.000

Art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997

Dichiarazione infedele

  • Se dalla dichiarazione risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;
  • la sanzione è aumentata della metà (dal 135 al 270 per cento), quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
  • fuori dalle ipotesi di aumento, la sanzione è ridotta di 1/3 (dal 60 al 120 per cento), quando la maggiore imposta o la minore eccedenza detraibile o rimborsabile è complessivamente inferiore al 3 per cento dell’imposta o dell’eccedenza dichiarati e, comunque, complessivamente inferiore ad euro 30.000

Art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997

Altre dichiarazioni

  • Richiesta di rimborso non spettante: il soggetto che chiede a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, in assenza dei presupposti dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, è punito con la sanzione del 30 per cento del credito rimborsato;
  • dichiarazione inizio attività: per la mancata presentazione o la presentazione con indicazioni incomplete o inesatte della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività, si applica la sanzione da euro 500 a euro 2.000. Medesima sanzione anche per la dichiarazione per l’identificazione ai fini IVA dei soggetti non residenti;
  • dichiarazioni di intento: sanzione da euro 250 a euro 2.000 al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, primo comma , lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, prima di avere ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di avere riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

Artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 471/1997

Spesometro/Esterometro

Omessa trasmissione

Sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre

Errata ovvero infedele trasmissione

Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati

Trasmissione corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria

 

Art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997

Documentazione delle operazioni

Operazioni imponibili

La sanzione per l’errata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili varia dal 90 al 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con imposta minima pari a euro 500. Medesima sanzione è applicabile nel caso di indicazione nella documentazione e nei registri di un’imposta inferiore a quella dovuta. Va tenuto presente che la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA

  • Alle violazioni relative alla documentazione o registrazione delle operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA, è applicabile la sanzione dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, con imposta minima pari a euro 500;
  • se la violazione non rileva nemmeno ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione è applicabile anche alle operazioni soggette a inversione contabile.

Ricevute, scontrini, DDT

  • La mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o DDT o l’emissione per importi inferiori rimane soggetta alla sanzione del 100 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con imposta minima pari a euro 500;
  • la stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione, in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omissioni e annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione da euro 250 a euro 2.000.

Indebita detrazione

La sanzione per l’indebita detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa è pari al 90 per cento della stessa.

Regolarizzazione acquisti - omessa autofattura denuncia

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è soggetto alla sanzione, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, pari al 100 per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempre che non provveda a regolarizzare l’operazione.

Art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997

“Reverse charge” e autofattura

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Emissione da parte del cedente/prestatore di fattura corretta senza applicazione dell’IVA (in quanto soggetta a reverse charge/autofattura) e cessionario/committente non procede agli adempimenti connessi al meccanismo del reverse charge/autofattura

Se la fattura risulta dalla contabilità ai fini delle imposte dirette (ancorché non transitata dai registri IVA), è applicabile una sanzione fissa tra 500 e 20.000 euro. Si fa presente, comunque, che la sanzione fissa si applica solo quando l’IVA non assolta sarebbe stata detraibile, non essendovi, in questa ipotesi, alcun danno per l’Erario. In caso contrario, resta ferma la sanzione proporzionale, commisurata all’imposta che il destinatario della fattura non avrebbe potuto detrarre (da cumulare con quella per l’infedele dichiarazione ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997); se la fattura non risulta neppure dalle scritture contabili, sarà applicabile una sanzione proporzionale, dal 5 al 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di euro 1.000

Art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997

Ipotesi in cui il cedente/prestatore non proceda a emettere la fattura entro 4 mesi dall’operazione e il cessionario/committente non provveda a emettere apposita autofattura denuncia, entro 30 giorni dall’omissione

In tale caso, sono applicabili le medesime sanzioni di cui al punto precedente, tenendo presente che tale disposizione è applicabile anche nei casi in cui il cedente/prestatore abbia emesso fattura irregolare

Art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997

Irregolare assolvimento dell’imposta. L’imposta è stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge/autofattura da parte del cessionario/committente

Applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro), nel caso in cui l’IVA sia stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge/autofattura. In tale caso, la sanzione sarà irrogata al cessionario/committente, che è il vero debitore dell’imposta, con solidarietà del cedente/prestatore. È comunque fatto salvo il diritto alla detrazione ed è evitato l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione in capo al cessionario/committente; sarà, invece, applicabile al cessionario/committente una sanzione più grave (dal 90 al 180 per cento dell’imposta), quando l’applicazione dell’imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge/autofattura è determinata da intenti fraudolenti

Art. 6, comma 9-bis1, del D.Lgs. n. 471/1997

Operazioni che ricadono in regime ordinario, ma per le quali è stato erroneamente applicato il reverse charge con assolvimento del tributo da parte del cessionario/committente, il quale mantiene il diritto di detrazione IVA

Sanzione fissa da 250 a 10.000 euro in capo al cedente/prestatore (con la solidarietà del cessionario/committente). Se le violazioni dipendono da intenti evasivi o frodatori, di cui sia provata la consapevolezza della controparte, scattano le sanzioni proporzionali dal 90 al 180 per cento dell’imposta

Art. 6, comma 9-bis2, del D.Lgs. n. 471/1997

Ipotesi in cui il cessionario/committente abbia erroneamente assolto l’imposta in reverse charge/autofattura per operazioni che sono invece esenti, non imponibili o non soggette a IVA

In sede di accertamento, gli Uffici dovranno provvedere a eliminare il credito e il debito erroneamente confluiti nelle liquidazioni eseguite dal cessionario/committente, neutralizzando in tale modo gli effetti dell’errore. In tali ipotesi, non sono applicabili sanzioni di alcun tipo. Inoltre, il cessionario/committente potrà recuperare l’IVA assolta in inversione e non detratta per ragioni di indetraibilità oggettiva o soggettiva (si pensi, ad esempio, al pro-rata). Il recupero dell’IVA avverrà mediante nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (entro un anno) ovvero attraverso apposita istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel termine di due anni). La medesima disposizione, con neutralizzazione del debito/credito IVA, è applicabile anche qualora l’operazione per cui è stato applicato il regime dell’inversione contabile sia inesistente; tuttavia, in tale caso, la sanzione è dovuta e la sua misura varia in misura proporzionale dal 5 al 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro

Art. 6, comma 9-bis3, del D.Lgs. n. 471/1997

Imposta di registro

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986

Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta.

È, invece, applicabile la sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute (con un minimo di euro 200), qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni

Art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986

Insufficiente dichiarazione di valore

Va tenuto presente che:

  • per le aziende e i beni immobili privi di rendite e i relativi diritti la sanzione si applica solo se il valore accertato ridotto di 1/4 supera quello dichiarato;
  • per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita e relativi diritti la sanzione si applica in ogni caso

Sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta

Art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986

Occultazione in un atto o in una denuncia di parte del corrispettivo convenuto

Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento sulla differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (detrazione della sanzione applicata in base all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986)

Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 131/1986

Omessa presentazione del repertorio entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare (art. 68, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986)

Sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 5.164

Art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986

Mancata ovvero irregolare tenuta del repertorio (di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 131/1986)

Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.065

Art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986

Tardiva presentazione del repertorio ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 131/1986 o sua regolarizzazione oltre il termine stabilito dall’Amministrazione finanziaria

Sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 5.164.

Quando il ritardo supera i 60 giorni, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, a richiesta del Procuratore della Repubblica su rapporto dell’Ufficio del Registro

Art. 73, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 131/1986

  • Dichiarazione di mancato possesso, rifiuto di esibire o sottrazione all’ispezione delle scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986;
  • mancata adesione alle richieste degli uffici dell’Agenzia delle entrate di comunicazione delle notizie necessarie per applicare l’imposta (art. 63 del D.P.R. n. 131/1986)

Sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065

Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986

Tardiva/omessa trasmissione in via telematica delle dichiarazioni e degli atti per i quali gli intermediari hanno assunto l’impegno di invio telematico

Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164

Art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Tardivo versamento dell’imposta di registro

Sanzione del 30 per cento dell’importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997

Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997

Omesso versamento relativo a cessioni, risoluzioni o proroghe di contratti di locazione e affitto di beni immobili

Sanzione del 30 per cento dell’importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997

Art. 17, comma 1-bis, del D.P.R. n. 131/1986

Omesso o ritardato invio della comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale ha esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca

Il mancato esercizio dell’opzione per la cedolare secca al termine dei quattro ovvero tre anni non comporta il venire meno del regime agevolato per i successivi quattro (ovvero due) periodi d’imposta, a condizione che il contribuente:

  • abbia adottato un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare secca;
  • dichiari i redditi nel quadro “RB” del modello Unico ovvero nel modello 730 con i criteri della cedolare secca;
  • versi le imposte dovute sui canoni di locazione, applicando le aliquote del 10 per cento (nel caso di affitto a canone concordato) ovvero del 21 per cento, previste per la cedolare secca.

In tale ipotesi, va comunque applicata una sanzione, diversa nel suo ammontare a seconda dei casi:

  • euro 50, qualora la presentazione della comunicazione sia stata effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per effettuarla;
  • euro 100, se il ritardo supera i predetti 30 giorni

Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Imposta di bollo

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omessa dichiarazione

L’omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo

Art. 25 del D.P.R. n. 642/1972

Tardiva dichiarazione

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta

Art. 25 del D.P.R. n. 642/1972

Omesso/ritardato versamento

In linea generale, chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine (per gli atti e i documenti indicati nella parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972) è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta, ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta

Art. 25 del D.P.R. n. 642/1972

Imposte ipotecaria e catastale

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omessa richiesta di trascrizione atti

  • All’omessa richiesta di trascrizione degli atti nel termine (120 giorni dal deposito) si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta;
  • se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione va dal 50 al 100 per cento dell’imposta;
  • se l’omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette a imposta fissa o non soggette a imposta, oppure in merito alle quali il tributo è già stato pagato entro il termine, la sanzione varia da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50, se la richiesta avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni

Art. 9 del D.Lgs. n. 347/1990

Imposta sulle successioni e donazioni

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omessa dichiarazione

  • Sanzione dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio;
  • se non è dovuta imposta, opera la sanzione fissa da euro 250 a euro 1.000

Art. 50 del D.Lgs. n. 346/1990

Tardiva dichiarazione

  • Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione dal 60 al 120 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio;
  • se non è dovuta imposta, la sanzione varia da euro 150 a euro 500

Art. 50 del D.Lgs. n. 346/1990

Versamenti e compensazioni

Tipologia di violazione

Sanzione

Riferimento normativo

Omessi/tardivi versamenti delle imposte

  • Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dalla disposizione normativa, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. Anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (15 per cento). Salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione (del 15 per cento) è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento)

Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997

Indebita compensazione

  • L’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti (ad esempio, splafonamento e mancata apposizione del visto di conformità) è sanzionato nella misura del 30 per cento del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali;
  • l’utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute comporta la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura del credito stesso, con preclusione agli istituti di definizione agevolata.

Per credito inesistente si intende il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione

Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 27 del D.L. n. 185/2008

 

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3;
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 ;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 7-bis;
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 9;
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 50;
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 17, 69, 71, 72, 73 e 74 ;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 25.

 

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