Casi di inapplicabilità delle sanzioni
In prima battuta, risulta opportuno ricordare che vi sono casi in cui le sanzioni tributarie non possono essere applicate e, più precisamente, in presenza di:
- violazioni meramente formali, per meglio dire quelle infrazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta e sul versamento del tributo;
Rientrano in tale fattispecie le irregolarità commesse nella compilazione dei modelli di versamento F24, come il caso di errata indicazione del codice fiscale ovvero di utilizzo non corretto dei codici tributo, ecc.
- cause di non punibilità:
- ignoranza inevitabile della legge tributaria: l’ignoranza deve dipendere da cause non imputabili all’autore della violazione, che deve comunque avere fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge;
- errore incolpevole sul fatto: il soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da quello vietato dalla legge;
- obiettive condizioni di incertezza riguardo alla portata e all’ambito di applicazione delle disposizioni cui la violazione si riferisce;
Nel caso di leggi di recente emanazione, rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori.
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- indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
- forza maggiore.
Si pensi allo sciopero improvviso, che non consente l’esecuzione dell’adempimento.
Termini per l’accertamento
In merito ai termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria può procedere ad irrogare le sanzioni al contribuente, si evidenzia quanto segue:
- con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, la disciplina è contenuta negli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione normativa prevede che l’accertamento sia notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del quinto anno successivo, in presenza di omessa dichiarazione). Sul punto si evidenzia che, a decorrere dall’annualità 2016 (dichiarazioni trasmesse nel 2017), la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero settimo, in presenza di dichiarazione omessa;
- con riferimento all’imposta di registro si evidenzia che l’art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rubricato “Decadenza dell’azione della finanza”, stabilisce che:
- l’imposta sugli atti soggetti a registrazione che non sono stati presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio;
- l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta (di cui all’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986) deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale;
- salvo quanto previsto dal punto precedente, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
- dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
- dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986 (si fa riferimento agli eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta complementare;
- dalla data della notificazione della decisione delle Commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo (di cui all’art. 72 del D.P.R. n. 131/1986), il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;
- dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia relativa ad eventi successivi alla registrazione (art. 19 del D.P.R. n. 131/1986), se si tratta di imposta suppletiva;
- l’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima del contratto di locazione, alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 131/1986, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento, fermo restando il termine di 5 anni per la richiesta dell’imposta di registro dovuta per atti non registrati ed il termine di 3 anni per la richiesta dell’imposta scaturente da atti registrati;
- con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, stante il contenuto dell’art. 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come termini per l’accertamento valgono, in linea generale, quelli previsti dall’imposta di registro (si veda punto precedente);
- anche con riferimento all’imposta sulle donazioni, l’art. 60 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce che valgono le disposizioni previste per l’imposta di registro;
- in merito, invece, all’imposta sulle successioni, l’art. 27 del D.Lgs. n. 346/1990 stabilisce che:
- la liquidazione dell’imposta deve essere notificata entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
- la rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere notificata entro 2 anni dal pagamento dell’imposta principale;
- in caso di omissione della dichiarazione, l’avviso deve essere notificato entro 5 anni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione omessa;
- gli organi competenti (di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 642/1972) possono procedere all’accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo entro il termine di decadenza di tre anni. Tale termine di tre anni decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 37, primo comma, del D.P.R. n. 642/1972);
- così come stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i tributi locali, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
Nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria notifichi un avviso di accertamento (ovvero liquidazione ovvero contestazione) oltre i termini di cui sopra, il contribuente potrà contestare direttamente l’atto notificato, dandone comunicazione all’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria che ha emanato l’atto (ad esempio, procedendo ad autotutela).
Le sanzioni tributarie amministrative
Tutto ciò premesso, si evidenzia che le sanzioni tributarie amministrative sono state riformate, con effetto 1° gennaio 2016, ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Di seguito si riportano le principali sanzioni tributarie amministrative, suddivise per imposta, ad oggi vigenti nel sistema tributario nazionale.
Imposte sui redditi e IRAP
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Omessa dichiarazione |
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Art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 |
Dichiarazione infedele |
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Art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Violazione del principio della competenza |
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Art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Omessa o infedele dichiarazione dei canoni di locazione |
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Artt. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e 3, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 |
Omessa denuncia di redditi fondiari |
L’omessa denuncia, nei termini di legge, delle situazioni che danno luogo ad aumenti del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni è punita con una sanzione da euro 250 a euro 2.000 |
Art. 3 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Dichiarazione inesatta |
Sanzione da euro 250 a euro 2.000 |
Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Mancata presentazione di interpelli |
Nei casi in cui è previsto, la mancata indicazione in dichiarazione della mancata presentazione dell’interpello, oppure dell’ottenimento di risposta negativa, è sanzionata nella misura da euro 2.000 a euro 21.000 |
Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Sostituti d’imposta
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Omessa dichiarazione |
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Art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Dichiarazione infedele |
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Art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Dichiarazione inesatta |
Sanzione da euro 500 a euro 4.000 |
Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Ritenute fiscali |
Secondo la dottrina:
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Art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997 |
IVA
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
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Omessa dichiarazione |
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Art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 |
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Dichiarazione infedele |
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Art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 |
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Altre dichiarazioni |
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Spesometro/Esterometro |
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Art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 |
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Documentazione delle operazioni |
Operazioni imponibili La sanzione per l’errata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili varia dal 90 al 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con imposta minima pari a euro 500. Medesima sanzione è applicabile nel caso di indicazione nella documentazione e nei registri di un’imposta inferiore a quella dovuta. Va tenuto presente che la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA
Ricevute, scontrini, DDT
Indebita detrazione La sanzione per l’indebita detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa è pari al 90 per cento della stessa. Regolarizzazione acquisti - omessa autofattura denuncia Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è soggetto alla sanzione, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, pari al 100 per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempre che non provveda a regolarizzare l’operazione. |
Art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 |
“Reverse charge” e autofattura
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Emissione da parte del cedente/prestatore di fattura corretta senza applicazione dell’IVA (in quanto soggetta a reverse charge/autofattura) e cessionario/committente non procede agli adempimenti connessi al meccanismo del reverse charge/autofattura |
Se la fattura risulta dalla contabilità ai fini delle imposte dirette (ancorché non transitata dai registri IVA), è applicabile una sanzione fissa tra 500 e 20.000 euro. Si fa presente, comunque, che la sanzione fissa si applica solo quando l’IVA non assolta sarebbe stata detraibile, non essendovi, in questa ipotesi, alcun danno per l’Erario. In caso contrario, resta ferma la sanzione proporzionale, commisurata all’imposta che il destinatario della fattura non avrebbe potuto detrarre (da cumulare con quella per l’infedele dichiarazione ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997); se la fattura non risulta neppure dalle scritture contabili, sarà applicabile una sanzione proporzionale, dal 5 al 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di euro 1.000 |
Art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 |
Ipotesi in cui il cedente/prestatore non proceda a emettere la fattura entro 4 mesi dall’operazione e il cessionario/committente non provveda a emettere apposita autofattura denuncia, entro 30 giorni dall’omissione |
In tale caso, sono applicabili le medesime sanzioni di cui al punto precedente, tenendo presente che tale disposizione è applicabile anche nei casi in cui il cedente/prestatore abbia emesso fattura irregolare |
Art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 |
Irregolare assolvimento dell’imposta. L’imposta è stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge/autofattura da parte del cessionario/committente |
Applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro), nel caso in cui l’IVA sia stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge/autofattura. In tale caso, la sanzione sarà irrogata al cessionario/committente, che è il vero debitore dell’imposta, con solidarietà del cedente/prestatore. È comunque fatto salvo il diritto alla detrazione ed è evitato l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione in capo al cessionario/committente; sarà, invece, applicabile al cessionario/committente una sanzione più grave (dal 90 al 180 per cento dell’imposta), quando l’applicazione dell’imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge/autofattura è determinata da intenti fraudolenti |
Art. 6, comma 9-bis1, del D.Lgs. n. 471/1997 |
Operazioni che ricadono in regime ordinario, ma per le quali è stato erroneamente applicato il reverse charge con assolvimento del tributo da parte del cessionario/committente, il quale mantiene il diritto di detrazione IVA |
Sanzione fissa da 250 a 10.000 euro in capo al cedente/prestatore (con la solidarietà del cessionario/committente). Se le violazioni dipendono da intenti evasivi o frodatori, di cui sia provata la consapevolezza della controparte, scattano le sanzioni proporzionali dal 90 al 180 per cento dell’imposta |
Art. 6, comma 9-bis2, del D.Lgs. n. 471/1997 |
Ipotesi in cui il cessionario/committente abbia erroneamente assolto l’imposta in reverse charge/autofattura per operazioni che sono invece esenti, non imponibili o non soggette a IVA |
In sede di accertamento, gli Uffici dovranno provvedere a eliminare il credito e il debito erroneamente confluiti nelle liquidazioni eseguite dal cessionario/committente, neutralizzando in tale modo gli effetti dell’errore. In tali ipotesi, non sono applicabili sanzioni di alcun tipo. Inoltre, il cessionario/committente potrà recuperare l’IVA assolta in inversione e non detratta per ragioni di indetraibilità oggettiva o soggettiva (si pensi, ad esempio, al pro-rata). Il recupero dell’IVA avverrà mediante nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (entro un anno) ovvero attraverso apposita istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel termine di due anni). La medesima disposizione, con neutralizzazione del debito/credito IVA, è applicabile anche qualora l’operazione per cui è stato applicato il regime dell’inversione contabile sia inesistente; tuttavia, in tale caso, la sanzione è dovuta e la sua misura varia in misura proporzionale dal 5 al 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro |
Art. 6, comma 9-bis3, del D.Lgs. n. 471/1997 |
Imposta di registro
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986 |
Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta. È, invece, applicabile la sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute (con un minimo di euro 200), qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni |
Art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 |
Insufficiente dichiarazione di valore Va tenuto presente che:
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Sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta |
Art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 |
Occultazione in un atto o in una denuncia di parte del corrispettivo convenuto |
Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento sulla differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (detrazione della sanzione applicata in base all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986) |
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Omessa presentazione del repertorio entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare (art. 68, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986) |
Sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 5.164 |
Art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 |
Mancata ovvero irregolare tenuta del repertorio (di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 131/1986) |
Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.065 |
Art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 |
Tardiva presentazione del repertorio ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 131/1986 o sua regolarizzazione oltre il termine stabilito dall’Amministrazione finanziaria |
Sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 5.164. Quando il ritardo supera i 60 giorni, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, a richiesta del Procuratore della Repubblica su rapporto dell’Ufficio del Registro |
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Sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 |
Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 |
Tardiva/omessa trasmissione in via telematica delle dichiarazioni e degli atti per i quali gli intermediari hanno assunto l’impegno di invio telematico |
Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 |
Art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 |
Tardivo versamento dell’imposta di registro |
Sanzione del 30 per cento dell’importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 |
Omesso versamento relativo a cessioni, risoluzioni o proroghe di contratti di locazione e affitto di beni immobili |
Sanzione del 30 per cento dell’importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Art. 17, comma 1-bis, del D.P.R. n. 131/1986 |
Omesso o ritardato invio della comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale ha esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca |
Il mancato esercizio dell’opzione per la cedolare secca al termine dei quattro ovvero tre anni non comporta il venire meno del regime agevolato per i successivi quattro (ovvero due) periodi d’imposta, a condizione che il contribuente:
In tale ipotesi, va comunque applicata una sanzione, diversa nel suo ammontare a seconda dei casi:
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Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 |
Imposta di bollo
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Omessa dichiarazione |
L’omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo |
Art. 25 del D.P.R. n. 642/1972 |
Tardiva dichiarazione |
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta |
Art. 25 del D.P.R. n. 642/1972 |
Omesso/ritardato versamento |
In linea generale, chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine (per gli atti e i documenti indicati nella parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972) è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta, ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta |
Art. 25 del D.P.R. n. 642/1972 |
Imposte ipotecaria e catastale
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Omessa richiesta di trascrizione atti |
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Art. 9 del D.Lgs. n. 347/1990 |
Imposta sulle successioni e donazioni
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Omessa dichiarazione |
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Art. 50 del D.Lgs. n. 346/1990 |
Tardiva dichiarazione |
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Art. 50 del D.Lgs. n. 346/1990 |
Versamenti e compensazioni
Tipologia di violazione |
Sanzione |
Riferimento normativo |
Omessi/tardivi versamenti delle imposte |
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Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Indebita compensazione |
Per credito inesistente si intende il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione |
Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 27 del D.L. n. 185/2008 |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 ;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 7-bis;
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 9;
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 50;
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 17, 69, 71, 72, 73 e 74 ;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 25.