Con la conversione in Legge 28 giugno 2019, n. 58 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” sono state disposte nuove modifiche alla disciplina fiscale applicabile ai lavoratori c.d. Impatriati che sovente è stata oggetto di numerosi interventi. Infatti, per espressa previsione dell’art. 5 del c.d. Decreto Crescita, viene sostituito, in parte, l’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, statuendo che, al verificarsi di determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Alla luce della recente normativa, dunque, e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con il presente contributo si vuole fornire una disamina dell’evoluzione normativa attinente ai benefici fiscali rivolti alla suddetta categoria di soggetti, analizzando, in particolare, il caso della spettanza o meno del Bonus Renzi.
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