Circolare monografica
SCADENZE

La sospensione feriale dei termini 2019

Guida ai procedimenti interessati

di Armando Fossi | 19 Luglio 2019
La sospensione feriale dei termini 2019

L’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dispone la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, con ripresa della decorrenza alla fine del periodo di sospensione. Ove il termine di impugnazione abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso è differito alla fine di detto periodo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Decorrenza riprende alla fine del periodo di sospensione. La festività del santo patrono non è considerata giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali.