L’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dispone la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, con ripresa della decorrenza alla fine del periodo di sospensione. Ove il termine di impugnazione abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso è differito alla fine di detto periodo.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati