Dal 1° luglio 2019, i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti - ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 - alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con l’avvio dell’obbligo degli corrispettivi elettronici, il contribuente non è più tenuto alla compilazione del registro giornaliero dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Per la contabilizzazione, venendo meno il registro dei corrispettivi, si rende necessario interrogare la piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, con le modalità che nel seguito saranno analizzate.
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