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DICHIARAZIONI

Deducibilità IMU: nuove misure e compilazione del modello Redditi

Come applicare le nuove misure di deducibilità dell’IMU assolta sugli immobili strumentali dopo la conversione in legge del decreto "Crescita"

di Pasquale Pirone | 5 Luglio 2019
Deducibilità IMU: nuove misure e compilazione del modello Redditi

Con la conversione in legge (28 giugno 2019, n. 58) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto "Crescita"), cambia la misura della deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali. Si arriverà ad una deduzione integrale a regime a partire dal 2023 (modello Redditi 2024). Fino ad allora si prevede un innalzamento graduale della predetta percentuale (fissata al 20 per cento sino al periodo d’imposta 2018). In particolare, si passerà al 50 per cento di deducibilità per l’IMU assolta quest’anno, al 60 per cento per il 2020, al 70 per cento per il 2021 e 2022, arrivando, poi, come detto, al 100 per cento dal 2023. Stesse misure estese anche all’IMI e all’IMIS. Nulla cambia, invece, ai fini IRAP: le menzionate imposte restano indeducibili. Fermo anche il principio di deducibilità, continua ad applicarsi quello di cassa, come previsto dal comma 1 dell’art. 99 del TUIR.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La deducibilità IMU per immobili strumentali è stata modificata nel tempo, con un'attuale deduzione graduale che arriverà al 100% nel 2023.