Presupposto soggettivo
Il regime di deducibilità o detraibilità delle erogazioni liberali previste dal codice del terzo settore (CTS) è, in via generale, riconosciuto unicamente qualora dette liberalità siano rese a favore di enti del terzo settore (ETS) non commerciali, con particolari e ulteriori vantaggi, qualora l’ente beneficiario sia un’organizzazione di volontariato (ODV).
Tale regime trova tuttavia applicazione anche per le erogazioni effettuate a favore di ETS commerciali, di cooperative sociali e di imprese sociali (non costituite in forma societaria), a condizione che le liberalità ricevute, siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria, e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Deduzioni e detrazioni
Il comma 1 dell’art. 83 del CTS istituisce una detrazione IRPEF, pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni in denaro o in natura, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun periodo d'imposta.
La detrazione è incrementata al 35 per cento in relazione alle liberalità a favore delle ODV.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 24-ter, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, è stato chiarito che l’incremento al 35 per cento dell’agevolazione in esame vale sia per le erogazioni in denaro, che per quelle in natura, sempre se effettuate a favore di ODV.
Il comma 2 del medesimo art. 83 prevede una deduzione dal reddito complessivo netto del soggetto erogante (sia persone fisiche che enti o società), nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Se la deduzione supera il reddito complessivo netto (vale a dire al netto di tutte le deduzioni), l’eccedenza può essere portata in avanti nei quattro periodi d’imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.
L’individuazione della tipologia di beni in natura che danno diritto alle descritte detrazioni e deduzioni, nonché dei criteri di valutazione dei medesimi, è rimessa all’adozione di un apposito decreto interministeriale in corso di emanazione, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Un’ulteriore agevolazione viene riconosciuta con riferimento ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, che operano esclusivamente nei settori di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (art. 1). Il comma 5 dell’art. 83 in esame (come modificato dall’art. 5-quater del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148), ha introdotto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, una detrazione del 19 per cento di detti contributi (di importo non superiore a 1.300 euro), versati per assicurare ai soci (o, in caso di morte, ai loro familiari) un sussidio in ipotesi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia o decesso.
Entrata in vigore delle norme
Le citate misure agevolative, introdotte dalla riforma del terzo settore, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018, prima rispetto alle altre misure previste, le quali sono soggette alla preventiva autorizzazione comunitaria, oltre che all’operatività del Registro unico del terzo settore.
Relativamente alle analoghe misure agevolative (consistenti in deduzioni e detrazioni concesse a fronte di erogazioni liberali), previgenti l’entrata in vigore del CTS, il legislatore ha previsto:
- una progressiva abrogazione o
- la disapplicazione per le liberalità effettuate nei confronti di enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Le agevolazioni, la cui adozione non ha richiesto l’intervento di specifiche autorizzazioni comunitarie, e che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2018 (art. 104, comma 1, del CTS) fanno riferimento:
- alle disposizioni che regolano il regime di deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS (art. 83 del CTS);
- al nuovo credito d’imposta definito “social bonus” (art. 81 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117' aria-ctype='DocumentoFiscoApprofondimentiCircolareMonoPageProxy'>D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 del CTS) (misura non ancora operativa, mancando l’apposito decreto attuativo);
- ad alcune esenzioni e agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali e delle imposte indirette (art. 82 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117' aria-ctype='DocumentoFiscoApprofondimentiCircolareMonoPageProxy'>D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 del CTS);
- al nuovo regime di esenzione IRES dei redditi immobiliari riconosciuto alle ODV (art. 84, comma 2, del CTS) e APS (art. 85, comma 7, del CTS).
Si riporta di seguito uno schema delle disposizioni previgenti al CTS, che, a partire dal 1° gennaio 2018, sono state oggetto di abrogazione e/o disapplicazione:
Art. 15, comma 1.1, del TUIR |
Detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali in denaro (non superiore a 30.000 euro annui), effettuate da persone fisiche a favore di ONLUS, di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE |
Disposizione disapplicata nei confronti dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore non commerciali e cooperative sociali |
Art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR |
Deduzione IRES pari al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato (nei limiti di 30.000 euro) per le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE |
Disposizione disapplicata nei confronti dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore non commerciali e cooperative sociali |
Art. 15, comma 1, lett. i-bis) e i-quater), del TUIR |
Detrazione IRPEF, pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso e per erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge |
Disposizione abrogata (art. 102, comma 1 , lett. f e g, del CTS) |
Art. 100, comma 2, lett. l), del TUIR |
Deducibilità IRES delle erogazioni liberali in denaro (per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge |
Disposizione abrogata (art. 102, comma 1, lett. e, del CTS) |
Art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (cd. “più dai meno versi”) |
Deducibilità delle erogazioni liberali (effettuate da persone fisiche o giuridiche), nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. A partire dal 1° gennaio 2018, sono state escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame le ONLUS e le associazioni di promozione sociale |
L’abrogazione della misura (prevista dall’art. 102, comma 2, lett. h, del CTS) è espressamente disposta a decorrere dalle intervenute autorizzazioni comunitarie e, comunque, dall’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore |
Le agevolazioni e il modello 730/2019
Il modello 730/2019 ha recepito le novità agevolative correlate alle erogazioni verso il terzo settore, entrate in vigore dal 1° gennaio 2018.
A fronte di tali erogazioni da parte dei contribuenti, sono previsti alcuni sconti fiscali, da fare valere in dichiarazione. Il quadro interessato in cui andranno indicati gli importi è il quadro E (Oneri e spese), in particolare i righi da E8 a E10, nei quali si dovranno riportare i relativi “codici spesa”, previsti dalle istruzioni.
Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS e APS
È prevista la detrazione del 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di:
- ONLUS;
- associazioni di promozione sociale,
per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
Nel modello 730/2019, insieme all’importo erogato, si dovrà indicare nella casella “codice spesa” il codice 71.
Un apposito decreto interministeriale dovrà individuare le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e stabilirà criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità.
Erogazioni liberali a favore di ODV
Per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nel 2018 a favore di organizzazioni di volontariato, è prevista una detrazione nella misura del 35 per cento, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
In questo caso, il codice da indicare nel modello 730/2019 è il codice 76.
Si dovrà indicare il codice spesa 61 per indicare le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento ovvero per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica, con il codice onere 61.
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo eventualmente indicato con il codice 20 nei medesimi righi da E8 a E10.
Codice 20 |
Il codice 20 è riferito alle erogazioni liberali in denaro, di importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
|
Modalità di versamento
Le erogazioni in denaro indicate con i codici 20, 61, 71 e 76 devono essere effettuate con:
- versamento postale o bancario;
- carte di debito, carte di credito, carte prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS
L’art. 83, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017, prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS),
sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Nel modello 730/2019, a tale fine, è stato introdotto il rigo E36, per determinare la nuova deduzione.
Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Nel modello 730-3 è stato quindi previsto il nuovo rigo 153 “Residuo erogazioni liberali ONLUS, ODV e APS”, dove il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l’eventuale importo da riportare negli esercizi successivi.
Anche in questo caso, con decreto interministeriale, dovranno essere individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
A fronte della medesima erogazione liberale, il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.
Società di mutuo soccorso
Il comma 5 art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 dispone, a partire dal 2018, l’aumento a 1.300 euro (prima era 1.291,14 euro) del limite detraibile (19 per cento) dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge n. 3818/1886, per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Il codice da indicare per tali erogazioni è il codice 22, sempre nei righi da E8 a E10.
Erogazioni liberali a favore di associazioni e fondazioni riconosciute
Si ricorda infine la deduzione, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e nella misura massima di 70.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, in particolare per:
- fondazioni e associazioni riconosciute, che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute, che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 12 ottobre 2016.
Per il modello 730/2019, le citate erogazioni vanno indicate nel rigo E26 con il codice 8.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle entrate, Provv. 19 marzo 2019, n. 64377;
- Agenzia delle entrate, Provv. 15 gennaio 2019, n. 10652;