Circolare monografica
DICHIARAZIONI

Certificazione Unica 2019: invio oltre i termini con sanzioni ridotte

Il sostituto di imposta ha tempo 60 giorni dal termine del 7 marzo 2019 per trasmettere telematicamente la certificazione con la sanzione ridotta ad un terzo

di Studio tributario Gavioli & Associati | 6 Marzo 2019
Certificazione Unica 2019: invio oltre i termini con sanzioni ridotte

Il sostituto di imposta che invia o reinvia  la Certificazione Unica 2019, periodo di imposta 2018, ha tempo sessanta giorni dal termine del 7 marzo 2019, per trasmettere telematicamente la certificazione con la sanzione ridotta ad un terzo, pari quindi  a euro 33,33, anziché con l’applicazione della sanzione ordinaria prevista in 100 euro. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10664, del 15 gennaio 2019, ha approvato il modello Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Premessa

Il provvedimento n. 10664 del 15 gennaio 2019 emanato dall'Agenzia delle Entrate è in relazione a quanto disposto dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel Titolo III, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione unica (CU 2019) anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il suindicato provvedimento approva, oltre al modello di Certificazione Unica, anche il frontespizio per la trasmissione telematica contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).

Flusso telematico da inviare

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2019 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

 

Termine invio del flusso telematico all’Agenzia delle Entrate: in caso di scarto c’è tempo fino al 12 marzo

Per il periodo d’imposta 2018, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2019, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo.

L’art. 1, comma 933, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) modifica alcuni termini previsti in tema di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta.

Viene a tal fine modificato in più punti l'art. 4, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che disciplina per l’appunto le dichiarazioni e le certificazioni dei sostituti d’imposta.

Nel dettaglio:

  • intervenendo sul comma 3-bis, del citato art. 4, si posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte sui redditi e redigono la certificazione unica sono obbligati a trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche;
  • si proroga alla medesima data del 31 ottobre (modifiche al comma 4-bis dell’art. 4) il termine entro il quale tutti i sostituti di imposta, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, devono presentare la dichiarazione unica;
  • introducendo un periodo al comma 6-quinquies, si dispone che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre di ciascun anno;
  • modificando l’ultimo periodo del comma 6-quinquies, si coordinano le modifiche apportate con la disciplina delle sanzioni dovute per le certificazioni omesse, tardive o errate (cento euro a dichiarazione, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta). In particolare, si dispone che le sanzioni suddette vengano ridotte a un terzo (con un massimo di euro 20.000 per sostituto d’imposta) anche nel caso in cui la certificazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalle scadenze previste per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (al massimo entro il 31 ottobre di ciascun anno, primo periodo del comma 6-quinquies).

Alla Certificazione Unica 2019, vanno unite le informazioni per il contribuente al fine di attestare:

  1. l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 917/1986, corrisposti nell’anno 2018 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  2. l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986;
  3. l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2018, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19, del D.Lgs. n. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, del D.P.R. n. 600/1973;
  4. l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997;
  5. l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della legge n. 413/1991;
  6. l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter, del D.P.R. n. 600/1973;
  7. l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986;
  8. le relative ritenute di acconto operate;
  9. le detrazioni effettuate.

La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).

In sostanza fino al 12 marzo 2019 è possibile inviare la Certificazione Unica senza sanzione in caso di scarto dell’invio.

 

 

I redditi da indicare nella CU 2019 che possono essere dichiarati mediante il modello 730 sono:

  • redditi di lavoro autonomo e redditi diversi quali:
    • diritti d’autore percepiti dagli autori, dai loro eredi o da coloro che abbiano acquistato a titolo oneroso tali diritti;
    • redditi di lavoro autonomo occasionale nonché redditi per obbligazioni di fare, non fare e permettere;
    • compensi percepiti per la partecipazione ad associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro;
    • utili spettanti ai soci promotori o fondatori di società di capitali;
    • somme corrisposte per la levata dei protesti;
    • indennità corrisposte a giudici onorari;
    • indennità, premi e compensi corrisposti in relazione ad attività sportive dilettantistiche o in relazione ad attività di cori, bande e filodrammatiche;
  • redditi di impresa per attività commerciali occasionali (provvigioni a procacciatori d’affari e similari)

 

I redditi da indicare nella CU da dichiarare esclusivamente mediante il modello Redditi 2019 sono:

  • redditi di lavoro autonomo quali:
    • compensi per prestazioni di lavoro autonomo professionale;
    • indennità per la cessazione di attività sportive professionali, di rapporti di agenzia, di funzioni notarili;
  • redditi di impresa per attività commerciali abituali quali:
    • provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, mediatori, procacciatori d’affari, venditori a domicilio;
    • corrispettivi erogati dai condomìni che hanno operato la ritenuta del 4% ad imprese per le prestazioni di appalto o di servizi rese;
    • altre tipologie di reddito specificamente individuate.

 

Modalità e soggetti obbligati all’invio

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2019, coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi:

Devono, altresì, inviare il flusso coloro che nel 2018 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

La Certificazione Unica deve essere, inoltre, presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M) come per esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

 

L’omesso o errato invio della Certificazione Unica

Dopo la scadenza del 7 marzo e il termine “prolungato” del 12 marzo per i flussi di annullamento e/o sostituzione, il sostituto di imposta che invia o reinvia le certificazioni uniche, è soggetto alle sanzioni previste dal comma 6-quinquies, dell’art. 4, del D.P.R. n. 322/1998.

Nella tabella che segue si illustrano le sanzioni applicabili.

 

Fino al 6 maggio sanzione ridotta

Alla luce di quanto indicato nel paragrafo precedente occorre, pertanto, prestare attenzione alla data del 6 maggio 2019; se l’invio avviene entro sessanta giorni dal termine del 7 marzo, la sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica è ridotta ad un terzo, e cioè a 33,33 euro, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a euro 20.000.

A far data dal 7 maggio, l’invio tardivo o il reinvio della certificazione errata sarà punito con la sanzione amministrativa ordinaria pari a 100 euro per singola CU, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a 50.000 euro.

Come osservato da autorevole dottrina “in assenza di indicazioni specifiche dell’amministrazione finanziaria, non risulta applicabile alle Certificazioni Uniche l’istituto del ravvedimento operoso in base all’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, con la conseguenza che le sanzioni saranno applicate e comunicate direttamente dall’agenzia delle Entrate”.

 

La consegna della Certificazione Unica 2019

Va ricordato che il sostituto di imposta deve inviare al percipiente, le certificazioni in formato cartaceo relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, entro il 31 marzo (prorogate al 1° aprile 2019).

Va evidenziato che la Certificazione Unica 2019 deve essere rilasciata in duplice esemplare in forma cartacea oppure, in base alle precisazioni contenute nelle istruzioni per il datore di lavoro, tramite strumenti elettronici. Nell’ipotesi che si opti per tale seconda modalità, al dipendente dovrà comunque essere garantita la possibilità di conseguire la disponibilità della certificazione e di materializzarla per i successivi adempimenti.

La modalità di consegna mediante strumenti elettronici potrà, dunque, essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica: tale ipotesi non è attuabile nel caso in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto oppure quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Occorre evidenziare, inoltre, che incombe l’onere sul sostituto di imposta di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo diversamente alla consegna di tale certificazione in forma cartacea.

In caso di mancata consegna della CU 2019, il datore di lavoro è sottoposto a sanzioni amministrative di importo minimo di 258 euro fino ad un massimo di 2.065, anche se va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate ha la tendenza ad evitare di applicare sanzioni nel caso in cui la consegna della Certificazione Unica avvenga in tempo utile alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

 

Riferimenti normativi:

 

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