Negli ultimi tempi si sta assistendo sempre più ad un incremento nell’attività di scambio, acquisto e vendita in valuta virtuale, anche detta criptovaluta, maggiormente rappresentata dai cd. bitcoin,che configura un’attività estremamente complessa, ma che forse non è più solo un interesse di pochi. Operare con le criptovalute significa disporre di un wallet virtuale non tangibile. La natura giuridica delle criptovalute non è mai stata identificata in maniera chiara. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, ha associato l’attività di intermediazione in criptovalute alle operazioni relative a “divise, banconote e monete con valore liberatorio di cui all’art. 135, par. 1, lett. e), della Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE”. La stessa Agenzia entrate ha precisato che le valute virtuali detenute da soggetti obbligati al monitoraggio fiscale devono confluire nel quadro RW e non sono soggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia (cd. IVAFE), in quanto, tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria”.
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