Scaduti i termini di presentazione del modello Redditi, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione, presentando un modello integrativo. Per comprendere il corretto regime sanzionatorio applicabile, anche ai fini del calcolo del ravvedimento operoso, è opportuno effettuare un’analisi in merito alla data di presentazione dell’integrativa (se entro od oltre 90 giorni) e alle violazioni emergenti dal modello (se esse sono rilevabili o meno in sede di controllo automatizzato o formale).
Ogni qualvolta venga presentata una dichiarazione integrativa, ciò comporta la postergazione dei termini di accertamento (ex artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972), limitatamente ai soli elementi rigenerati.
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