Il contratto di locazione di un’unità abitativa, unitamente al regolare pagamento delle utenze estere, è sufficiente, secondo una recente ordinanza della Suprema Corte di cassazione, a vincere la presunzione di residenza fiscale italiana, prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del TUIR, con riferimento ai soggetti iscritti all’AIRE, che abbiano trasferito la propria residenza fiscale in un paradiso fiscale (D.M. 4 maggio 1999). In tale caso, pertanto, è esclusa la soggettività passiva tributaria in Italia ed il soggetto non è tenuto a pagare le imposte sul territorio italiano.
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