Per le fatture emesse dal 14 luglio 2018, l’art. 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, ha stabilito l’esclusione dello split payment per le prestazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo di imposta o di acconto, di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Contrariamente alla versione originaria del decreto dignità (prima della pubblicazione in G.U.), continua ad applicarsi il regime dello split payment con riferimento agli agenti di commercio ed agli altri intermediari e, più in generale, ai soggetti per i quali si applicano le ritenute in base all’art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600/1973.
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