La tassazione di gruppo, meglio conosciuta come consolidato fiscale, è stata introdotta nel sistema tributario italiano con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha sancito la riforma fiscale e l’avvento dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Questo istituto consente alle società di capitali di determinare un unico reddito imponibile di gruppo, permettendo così la compensazione degli utili di una società con le perdite fiscali di un’altra entità, previo esercizio dell’opzione da parte di tutti i soggetti ammessi ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Con le successive modifiche normative, i vantaggi del consolidato fiscale sono aumentati, prevedendo il trasferimento degli interessi passivi indeducibili o delle eccedenze di ROL, nonché il trasferimento al consolidato della quota non utilizzata dell’aiuto alla crescita economica (ACE). Nel presente contributo, primo di tre, verranno analizzati i principali aspetti normativi e di prassi connessi al consolidato fiscale nazionale. Nei successivi interventi saranno invece riepilogati gli aspetti dichiarativi e i risvolti contabili e di bilancio dell’istituto.
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