Le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018. E’ possibile trasmettere i dati con cadenza semestrale, limitandoli alla partita IVA dei soggetti coinvolti o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta, nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA, se l'imposta non è indicata in fattura. In luogo dei dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo. Questi comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per quello delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'imponibile e l'imposta complessivi, distinti secondo l'aliquota. Le P.A. sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
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