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DECRETO LIQUIDITÀ

Il decreto “Liquidità”, approvato con fiducia dal Senato, è legge

4 Giugno 2020
Il decreto “Liquidità”, approvato con fiducia dal Senato, è legge

È stato approvato in via definitiva anche dal Senato il Ddl n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito per le imprese (decreto Liquidità). Sul provvedimento, come nel passaggio alla Camera, è stata posta la questione di fiducia che è stata rinnovata al termine della seduta del 4 giugno 2020 con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione.

Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI e STP - GARANZIA SACE
Art. 1

Potranno usufruire della garanzia Sace anche le associazioni professionali e le società tra professionisti, qualora abbiano già utilizzato fino a capienza massima il fondo di garanzia.

FINANZIAMENTI con GARANZIA SACE Spa - AUTODICHIARAZIONE
Art. 1-bis

Con riferimento ai finanziamenti garantiti da Sace Spa (art. 1 del decreto), si prevede che le nuove richieste debbano essere integrate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante i dati richiesti dalla norma. Occorre attestare, tra l'altro, che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi e che il finanziamento sarà utilizzato per “sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia”.

I finanziamenti saranno accreditati esclusivamente su conto corrente dedicato, i cui dati devono essere indicati nell’autocertificazione con la quale si richiede il prestito.

FINANZIAMENTI con GARANZIA al 100%
Art. 13

I finanziamenti con garanzia pubblica al 100% potranno arrivare fino a 30mila euro, superando il limite di 25mila euro stabilito dal testo originario del decreto. Inoltre si allunga la durata del prestito, per il quale si prevede ora la restituzione in 10 anni invece che in sei.

I finanziamenti fino a 800mila euro, con garanzia di base all’80% estendibile fino al 100% con l’intervento dei Confidi, potranno protrarsi fino a 30 anni.

Tali modifiche delle condizioni potranno essere applicate anche ai prestiti già attivati prima della conversione in legge del decreto

MUTUI PRIMA CASA - SOSPENSIONE
Art. 12

Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui “prima casa” pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul relativo fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, il medesimo Istituto di credito avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione dell'istanza. La norma dispone che il gestore del fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica l’esito dell’istruttoria alla banca entro 20 giorni; decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

FIERE INTERNAZIONALI CANCELLATE - CREDITO D’IMPOSTA
Art. 12-bis

Per il 2020, il credito d’imposta di cui all’art. 49 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza Covid-19.

RIVALUTAZIONE BENI d’IMPRESA e PARTECIPAZIONI
Art. 12-ter

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’art. 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) può essere effettuata - alle stesse condizioni indicate da tale norma - nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024

SETTORE ALBERGHIERO e TERMALE
Art. 6-bis

Si propone la rivalutazione “gratuita” dei beni d'impresa e delle partecipazioni per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale.

ASSISTENZA FISCALE a DISTANZA
Art. 25

È stata soppressa la norma (art. 25 ) sull'assistenza fiscale a distanza. La norma, in particolare - con riferimento al periodo d’imposta 2019 e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, prevedeva la possibilità per i titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui all’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di inviare in via telematica a Caf e professionisti abilitati una copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

EROGAZIONI LIBERALI
Art. 12-quater

Ai fini Iva, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dell'art. 66, commi 1 e 2, del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus