Una società estera, esercente attività di raccolta scommesse, censura l’applicazione del metodo di calcolo dell'imposta, induttivamente determinata, ragguagliando la base imponibile alla base forfetaria del triplo della media provinciale, sollevando dubbi di legittimità costituzionale circa la norma ritenuta applicabile.
In materia di imposta unica sulle scommesse, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto - per i soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui allo stesso comma o che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti - la determinazione dell'imposta unica sulle scommesse su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma l, lett. b), n. 3.1), del D.Lgs. n. 504/1998, è ragionevole avuto riguardo alla posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e all'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva (iuris tantum), che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa.
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