Si chiede se, in caso di successione ereditaria di fabbricati, ai fini dell’agevolazione prima casa, rilevi il momento in cui si applicano le imposte ipo-catastali o quello in cui si verifica il trasferimento immobiliare da cui discendono tali imposte coincidente con la morte del de cuius e l’apertura della successione.
In ipotesi di successione ereditaria avente a oggetto fabbricati, per individuare la disciplina applicabile in materia di imposte ipotecaria e catastale e la possibilità di fruire dell’agevolazione prima casa, il momento impositivo va individuato non nella data di apertura della successione, ma nell’epoca dell’esecuzione delle relative formalità, così che la misura dell'imposta è determinata in base alle norme a questa data vigenti.
Il presupposto dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali è l’esecuzione delle trascrizioni sui registri immobiliari e delle volture catastali. Ne discende l’applicabilità della normativa sopravvenuta all’apertura della successione, di cui agli artt. 69, commi 2 e 3, della legge n. 342/2000 e 1, nota II-bis, comma 4-bis della Tariffa, p. I, allegata al TUR, che consentono di beneficiare dell’agevolazione prima casa e della conseguente applicazione delle imposte ipo-catastali in misura fissa, anziché proporzionale, anche a coloro che, pur avendo già beneficiato dell’agevolazione de qua per un diverso immobile, entro l’anno lo alienino. Ciò, si deduce, in quanto le formalità pubblicitarie, assunte quali presupposto d’imposta, sarebbero state richieste solo a seguito dell’entrata in vigore della novella, cioè al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Quindi, a rilevare non è il momento in cui si applicano le imposte ipotecarie e catastali, ma quello in cui si verifica il trasferimento immobiliare dal quale discendono tali imposte.
Il momento impositivo di imposte catastali e ipotecarie connesse alle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, in forza del principio della correlazione tra servizio reso e imposta, va individuato nell’esecuzione di tali formalità, così che la misura dell'imposta è determinata in base alle norme a quel momento vigenti (Cass. sent. 15 febbraio 2019, n. 4571).
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