Si discute se all'attività di pubblico servizio, finalizzata alla soddisfazione di un pubblico interesse, qual è la produzione di energia elettrica, si applica il regime differenziato TOSAP, a prescindere da espressa richiesta.
Alla società di produzione di energia elettrica è applicabile l’agevolazione TOSAP di cui all'art. 63, comma 2 , lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale all’erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione), connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere solo nell'interesse delle altre (vincolo di esclusività).
Nessuna rilevanza può essere ascritta all'elemento dato dalla ritrazione dalla relazione materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico, in aderenza all'art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione, per individuare il soggetto passivo della TOSAP diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconducibile l'interesse privato ritratto dall'occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l'Amministrazione territoriale ha allo stesso trasferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati (Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628).
Pertanto, non è significativa, ai fini del riconoscimento della tariffa ridotta, la natura di s.p.a. della società, vieppiù se si considera che l'attenzione deve essere concentrata sul tipo di attività svolta e non già sulla veste del soggetto che la esercita. Il pubblico servizio può, difatti, essere erogato anche da soggetti privati.
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