Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 7 febbraio 2025, n. 739

di Fabio Pace | 7 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 7 febbraio 2025, n. 739

L’Agenzia contesta la riconducibilità dei costi per i corsi di aggiornamento dei dipendenti alle spese relative a studi e ricerche e, quindi, la loro deducibilità in unico anno (o in 5 anni), a scelta del contribuente.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUIR, le spese di formazione dei dipendenti rientrano in quelle per studi. Infatti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per corsi di formazione o aggiornamento del personale rientrano tra quelle per studi e ricerche, così che è facoltà del contribuente scegliere se dedurle nell'esercizio di competenza ovvero ripartirle per quote costanti negli esercizi successivi (Cass. 6 giugno 2007, n. 13224; Cass. 9 giugno 2010, n. 13851). L'ampiezza letterale e logica del riferimento agli studi comprende tutti gli esborsi finalizzati al potenziamento dell'impresa tramite energie intellettuali, senza distinguere a seconda che l'attività di studio riguardi il miglioramento dell'organizzazione aziendale ovvero della competenza delle persone che in essa collaborano (Cass. 14 marzo 2018, n. 6265).
Nella specie, è, quindi, legittima la scelta di dedurre integralmente i costi nell'anno in cui sono stati sostenuti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le spese per i corsi di aggiornamento del personale possono essere dedotte integralmente nell'anno di sostenimento, in base all'art. 108, comma 1, del TUIR.