Si lamenta la violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19.
L'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio e anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze risultino dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998).
L'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19) ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori.
Il comma 4 del citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici degli enti impositori, si applica l'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015. L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. Pertanto, i termini di sospensione si applicano non solo in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depongono il dato letterale della norma e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano anche, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
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