In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa ai fini IRPEG e IVA, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quelle degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
Quanto premesso è emerso dalla recente ordinanza n. 32812 emessa dalla Suprema Corte il 13 dicembre 2019.
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