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ADEMPIMENTI

Esterometro: nuovi chiarimenti ministeriali

di Stefano Setti | 3 Aprile 2019
Esterometro: nuovi chiarimenti ministeriali

Con la Risposta all’interpello n. 85 del 27 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che con riferimento all’adempimento comunicativo dell’esterometro (primo invio fissato per il prossimo 30 aprile 2019) è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso. Inoltre, non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. Con il presente approfondimento analizziamo la materia dell’esterometro alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Premessa

A seguito dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. spesometro) rimane unicamente per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI (c.d. operazioni transfrontaliere - anche detto “esterometro”), quindi, per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale.

Il DPCM del 27 febbraio 2019 ha prorogato la trasmissione telematica dello spesometro relativo al secondo semestre 2018 e dell’esterometro (per i mesi di gennaio e febbraio 2019) al 30 aprile 2019 (scadenza originaria 28 febbraio 2019). A regime, la trasmissione dell’esterometro va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute.

L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (si fa presente che è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997).

 

Il nuovo esterometro

Le specifiche tecniche del nuovo “esterometro” sono state approvate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757.

Nel dettaglio, il citato Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 ha precisato che nella compilazione dell’esterometro vanno comunicati i seguenti dati:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

La struttura dell’esterometro è sostanzialmente quella prevista attualmente per lo Spesometro, con la sola differenza che i dati da trasmettere sono limitati a quelli che si riferiscono a rapporti intrattenuti con l’estero.

 

Ambito soggettivo ed oggettivo dell’esterometro

L’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, stabilisce che vanno comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse/riveute dal 1° gennaio 2019 in merito alle operazioni (sia beni che servizi):

  • effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia;
  • ricevute da parte di soggetti non stabiliti in Italia.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo comunicativo sussiste a prescindere:

  • dalla natura della controparte, essendo rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia. Va da sé che si dovranno comunicare tramite esterometro anche le operazioni, oggetto di fatturazione, effettuate nei confronti di privati consumatori esteri. Si evidenzia, comunque, che quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate va oltre il dettato letterale della disposizione normativa, infatti, quando la norma parla di “soggetto stabilito” si riferisce unicamente ai soggetti passivi IVA non comprendendo anche i privati per i quali non si prende a riferimento il luogo di “stabilimento” bensì la “residenza”;
  • dal requisito di territorialità IVA dell’operazione, quindi, sia che l’operazione sia rilevante ai fini IVA in Italia che non. Quindi, ad esempio andranno comunicate tramite esterometro anche le operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 (cessioni di beni estero su estero) effettuate nei confronti di soggetti esteri.

Le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri meramente identificati ai fini IVA in Italia (direttamente ovvero per il tramite di un rappresentante fiscale IVA)
L’Agenzia delle Entrate con le proprie FAQ (pubblicate sul sito web dell’Agenzia stessa) ha chiarito che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/15 (c.d. esterometro). Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
In base a quanto sopra ne discende che i soggetti stabiliti/residenti in Italia potranno emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia oppure procedere con la fatturazione analogica. In tale ultimo caso si dovrà procedere alla compilazione del c.d. esterometro.

Si evidenzia, inoltre, che rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale. Invece, ricadano nell’adempimento anche le operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intracomunitarie di cui all’art. 38 e 41 del DL n. 331/1993 nonché servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972) ancorché soggette all’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni/servizi. Infatti, si segnala che l’Agenzia delle Entrate nelle proprie FAQ (pubblicate sul proprio sito web) ha chiarito che non viene meno l’esterometro in presenza degli elenchi Intrastat.

Emissione della fattura in formato elettronico per operazioni transfrontaliere
Così come previsto dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, n. 89757, per le sole fatture emesse, la comunicazione dell’ “esterometro” può non essere effettuata qualora venga predisposta la fatturazione in formato elettronico. Infatti, in tal caso si trasmette al SDI dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, con apposito formato XML, compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale composto da sette ‘‘X’’ (‘‘XXXXXXX’’).
Di seguito si riporta anche una FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
D: Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall’estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adempiere all’obbligo mensile di comunicazione?
R: La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che: “Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a ‘‘operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato’’) possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo ‘‘CodiceDestinatario’’ con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

Ad oggi non è chiaro se rimangono esclusi dal nuovo esterometro, così come invece accade per lo spesometro, i soggetti che rientrano nei regimi speciali dei minimi ovvero forfetari (qualora pongano operazioni con l’estero). Sul punto si ritiene necessario un chiarimento ministeriale.

 

Riferimenti normativi:

 

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