
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, IVA, accise e controlli (noto come Decreto correttivo o Decreto “Omnibus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 11 agosto 2026), introduce una franchigia di tolleranza nell’applicazione delle sanzioni correlate alle differenze tra quanto comunicato quale incassato con pagamento elettronico da parte dell’esercente, da un lato, e quanto trasmesso dai gestori dei circuiti di moneta elettronica, dall’altro. La disposizione modifica l’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997 e le sanzioni accessorie regolate dall’art. 12, comma 2, del medesimo Decreto. Le medesime variazioni sono estese, specularmente, agli artt. 36, comma 6, e 37, comma 3, del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 173/2024.











