Con Circolare del 7 giugno 2018, n. 11 , il Ministero del Lavoro, congiuntamente all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, fornisce le istruzioni operative per l’uniforme applicazione dell’accordo di ricollocazione, secondo quanto disposto dell’articolo 24-bis introdotto, nel complesso del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , cd. Finanziaria 2018.
Nel dettaglio, la disposizione in oggetto riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Si precisa, tuttavia, che i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2015.
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