Come previsto dall’art. 2, commi 31-35, Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), in tutti i casi di risoluzione del rapporto subordinato a tempo indeterminato nei quali sorge, in capo al dipendente, il diritto teorico alla NASpI (non solo in caso di licenziamento), il datore deve versare il c.d. ticket (o contributo) di licenziamento; la misura di tale contributo si ricava, con un apposito calcolo, dai dati forniti annualmente dall’INPS. Si propone, anche alla luce dei numerosi provvedimenti INPS, il punto sulle regole generali e sui casi particolari.
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