Oltre alla maternità facoltativa o congedo parentale, il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede almeno altri due strumenti a sostegno della genitorialità. I c.d. riposi per allattamento, fruibili dalla madre o dal padre, nella misura di una o due ore giornaliere a seconda che la prestazione lavorativa venga resa, rispettivamente, in misura inferiore o superiore alle 6 ore, e i c.d. permessi per la malattia del figlio, la cui fruizione e incidenza sulla posizione previdenziale del genitore dipendono dall’età anagrafica del figlio.
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