Ai fini IVA costituiscono prestazioni di servizi le operazioni effettuate verso corrispettivo in dipendenza di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare (vale a dire di astensione da un dato comportamento, come è il caso del contratto di non concorrenza) e di permettere. Vi sono, inoltre, alcuni particolari tipi di operazioni considerate prestazioni di servizi per assimilazione e prestazioni che non sono considerate tali ai fini IVA (primo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972).
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