D. Dottor Ferrari, come valuta, in qualità di presidente dell’AIDC, la proposta di riforma dell’ordinamento professionale?
R. Si tratta di un percorso complesso, dato dalla complessità della norma. Il Decreto Legislativo n. 139/2005 accoglie due corpi normativi: l’uno disciplinante l’esercizio della professione, l’altro il funzionamento degli ordini. Condivido l’esigenza di riorganizzare la professione, dando alla stessa una proiezione di lungimiranza.
AIDC condivide ogni modifica proposta che sia intesa al recupero della statura del Dottore Commercialista, titolo di cui siamo orgogliosi, mediante una sua qualificazione, improntata al rigore, al riconoscimento di un serio ed effettivo percorso formativo e all’integerrimo rispetto del vestito professionale, anche in termini di dovere previdenziale e deontologico.
In tal senso non condividiamo proposte ed iniziative tese alla diluizione della categoria, o a creare scorciatoie di percorso o di tempi nel processo di acquisizione della qualificazione, il cui effetto sarebbe la vanificazione di qualunque percorso di affermazione dell’eccellenza della categoria.
D. Tra gli aspetti di maggiore attualità troviamo la questione delle specializzazioni (art. 39 bis). Sul punto qual è la posizione dell’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti?
R. Sulle specializzazioni riteniamo il dibattito ancora aperto: non vi è un parere univoco tra i colleghi, colti tra la percepita esigenza di ulteriore identificazione di competenze e il timore di ulteriori limitazioni autoimposte ai soli iscritti all’albo, in un quadro di deregolamentazione, con conseguenze di perdita individuale di mercato potenziale. Tuttavia, se si deciderà di percorrere questa via, le specializzazioni devono essere effettive e non vacue autopromozioni.
Il possesso del titolo di laurea specialistica o a ciclo unico e l’aver superato un esame di Stato devono essere prerequisiti insostituibili di accesso al percorso di specializzazione. Questo deve essere effettivo ed, al pari dei Master di II livello, con i quali ci dovrebbe essere una equiparazione in condizione di reciprocità, deve contemplare un esame di accesso, un percorso formativo teorico pratico, ed un esame finale. Non vediamo come, diversamente, la specializzazione possa essere qualificante.
D. Ritiene che vi siano aspetti importanti che sono stati trascurati nella riforma in corso? In caso di risposta affermativa, quali?
R. Non vi è traccia, nella proposta ricevuta, del contributo di Associazioni di Categoria e delle Casse di Previdenza, che consideriamo indispensabile. Per le prime nei percorsi formativi (peraltro come previsto dal D.P.R. n. 137/2012 ). Per entrambe nel concorso all’espressione di pareri su norme inerenti la professione. Certamente sarà necessario operare un discrimine tra associazioni non solo fondato sulla rappresentanza delle stesse, ma anche sulla capacità di esprimere posizioni ed istanze collettive e non individuali.
Riteniamo inoltre che la riflessione sull’oggetto della professione, ovvero l’articolo primo dell’ordinamento, meriti un maggiore approfondimento.
D. Sussistono orientamenti diversi in merito all’opportunità o meno di delineare aree di esclusiva. AIDC quale posizione ha in merito?
R. Seppure sia velleitario pensare di ottenere aree di esclusiva, non lo è immaginare la categoria come interlocutore cardine tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, sancendo formalmente quella devoluzione di ampia parte dei procedimenti amministrativi che nei fatti si è già ampiamente riversata sui Dottori Commercialisti.
In questo processo, che deve avere la dignità di norma, il Dottore Commercialista, anche mediante specifici percorsi di specializzazione, deve vedere riconosciuta la sua funzione pubblica mediante l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ciò si realizza, necessariamente, sancendo questo ruolo con chiarezza nell’ordinamento professionale e ponendo le basi giuridiche per una successiva normazione di secondo livello, alla quale partecipi il Consiglio Nazionale in pari dignità con i Ministeri di volta in volta interessati.
La discussione sulla riforma è dunque aperta, ed i tempi non saranno immediati, almeno secondo gli auspici delle diverse Associazioni di categoria che si siederanno al tavolo con il CNDCEC per valutare le modifiche che si intende introdurre. Come precisato da AIDC in un recente comunicato stampa “la necessità di un ampio dibattito in seno alla categoria su questi temi, peraltro, è sempre più avvertita ed appare ora indispensabile per poter accogliere le istanze della categoria. Lo stesso Consiglio Nazionale ha mostrato una spiccata sensibilità in tal senso, aprendo un dibattito con Associazioni, Casse di Previdenza ed iscritti che ci auguriamo, prendendo il via dal 4 luglio, proceda nei tempi adeguati per un esaustivo esame della complessa materia”.
Riferimenti normativi:
AIDC e la riforma dell’ordinamento professionale
a cura di Sandra Pennacini | 4 Luglio 2018
In vista della discussione in merito alle modifiche proposte al D.Lgs. n. 139/2005 , che regolamenta l’ordinamento professionale dei commercialisti, in programma oggi, 4 luglio, in occasione dell’assemblea dei Presidenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, My Solution ha raccolto la posizione del dottor Andrea Ferrari, in qualità di Presidente dell’AIDC, Associazione Italiana Dottori Commercialisti.
D. Dottor Ferrari, come valuta, in qualità di presidente dell’AIDC, la proposta di riforma dell’ordinamento professionale?
R. Si tratta di un percorso complesso, dato dalla complessità della norma. Il Decreto Legislativo n. 139/2005 accoglie due corpi normativi: l’uno disciplinante l’esercizio della professione, l’altro il funzionamento degli ordini. Condivido l’esigenza di riorganizzare la professione, dando alla stessa una proiezione di lungimiranza.
AIDC condivide ogni modifica proposta che sia intesa al recupero della statura del Dottore Commercialista, titolo di cui siamo orgogliosi, mediante una sua qualificazione, improntata al rigore, al riconoscimento di un serio ed effettivo percorso formativo e all’integerrimo rispetto del vestito professionale, anche in termini di dovere previdenziale e deontologico. In tal senso non condividiamo proposte ed iniziative tese alla diluizione della categoria, o a creare scorciatoie di percorso o di tempi nel processo di acquisizione della qualificazione, il cui effetto sarebbe la vanificazione di qualunque percorso di affermazione dell’eccellenza della categoria.
D. Tra gli aspetti di maggiore attualità troviamo la questione delle specializzazioni (art. 39 bis). Sul punto qual è la posizione dell’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti?
R. Sulle specializzazioni riteniamo il dibattito ancora aperto: non vi è un parere univoco tra i colleghi, colti tra la percepita esigenza di ulteriore identificazione di competenze e il timore di ulteriori limitazioni autoimposte ai soli iscritti all’albo, in un quadro di deregolamentazione, con conseguenze di perdita individuale di mercato potenziale. Tuttavia, se si deciderà di percorrere questa via, le specializzazioni devono essere effettive e non vacue autopromozioni.
Il possesso del titolo di laurea specialistica o a ciclo unico e l’aver superato un esame di Stato devono essere prerequisiti insostituibili di accesso al percorso di specializzazione. Questo deve essere effettivo ed, al pari dei Master di II livello, con i quali ci dovrebbe essere una equiparazione in condizione di reciprocità, deve contemplare un esame di accesso, un percorso formativo teorico pratico, ed un esame finale. Non vediamo come, diversamente, la specializzazione possa essere qualificante.
D. Ritiene che vi siano aspetti importanti che sono stati trascurati nella riforma in corso? In caso di risposta affermativa, quali?
R. Non vi è traccia, nella proposta ricevuta, del contributo di Associazioni di Categoria e delle Casse di Previdenza, che consideriamo indispensabile. Per le prime nei percorsi formativi (peraltro come previsto dal D.P.R. n. 137/2012 ). Per entrambe nel concorso all’espressione di pareri su norme inerenti la professione. Certamente sarà necessario operare un discrimine tra associazioni non solo fondato sulla rappresentanza delle stesse, ma anche sulla capacità di esprimere posizioni ed istanze collettive e non individuali.
Riteniamo inoltre che la riflessione sull’oggetto della professione, ovvero l’articolo primo dell’ordinamento, meriti un maggiore approfondimento.
D. Sussistono orientamenti diversi in merito all’opportunità o meno di delineare aree di esclusiva. AIDC quale posizione ha in merito?
R. Seppure sia velleitario pensare di ottenere aree di esclusiva, non lo è immaginare la categoria come interlocutore cardine tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, sancendo formalmente quella devoluzione di ampia parte dei procedimenti amministrativi che nei fatti si è già ampiamente riversata sui Dottori Commercialisti.
In questo processo, che deve avere la dignità di norma, il Dottore Commercialista, anche mediante specifici percorsi di specializzazione, deve vedere riconosciuta la sua funzione pubblica mediante l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ciò si realizza, necessariamente, sancendo questo ruolo con chiarezza nell’ordinamento professionale e ponendo le basi giuridiche per una successiva normazione di secondo livello, alla quale partecipi il Consiglio Nazionale in pari dignità con i Ministeri di volta in volta interessati.
La discussione sulla riforma è dunque aperta, ed i tempi non saranno immediati, almeno secondo gli auspici delle diverse Associazioni di categoria che si siederanno al tavolo con il CNDCEC per valutare le modifiche che si intende introdurre. Come precisato da AIDC in un recente comunicato stampa “la necessità di un ampio dibattito in seno alla categoria su questi temi, peraltro, è sempre più avvertita ed appare ora indispensabile per poter accogliere le istanze della categoria. Lo stesso Consiglio Nazionale ha mostrato una spiccata sensibilità in tal senso, aprendo un dibattito con Associazioni, Casse di Previdenza ed iscritti che ci auguriamo, prendendo il via dal 4 luglio, proceda nei tempi adeguati per un esaustivo esame della complessa materia”.
Riferimenti normativi:
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