Nell’ambito di operazioni triangolari IVA, il regime di non imponibilità dall’imposta non può essere negato se nell’ambito di un acquisto intracomunitario il primo cessionario (promotore della triangolazione), residente ed indentificato ai fini IVA nello Stato dal quale sono spediti o trasportati i beni, utilizzi per realizzare l’acquisto il numero di identificazione IVA attribuitogli da un altro Stato membro. Ha così concluso la Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-580/16, depositata il 19 aprile 2018.
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