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La riquaficazione degli atti ai fini dell’imposta di registro: i chiarimenti di Assonime

di Roberta De Pirro | 19 Febbraio 2018
La riquaficazione degli atti ai fini dell’imposta di registro: i chiarimenti di Assonime

Assonime, nella circolare n. 3 del 6 febbraio 2018, ha illustrato le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2018 alla formulazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, in merito alla corretta applicazione dell’imposta di registro agli atti presentati alla registrazione. In particolare, Assonime si è soffermata, dopo aver fornito un completo excursus storico della norma e delle interpretazioni che della stessa sono state fornite dalla giurisprudenza e dalla prassi, sulla portata della norma in parola, ossia se la stessa abbia carattere innovativo o interpretativo. Anche in considerazione delle conclusioni alle quali sono giunti i giudici di legittimità, con la recente sentenza n. 2007/2018 e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata lo scorso 1° febbraio, Assonime ha concluso che la nuova formulazione del più volte citato art. 20 del TUR si applica con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettata dagli Uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi anche agli atti presentati per la registrazione prima di tale data ma ad oggi non ancora oggetto di contestazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La circolare di Assonime del 6 febbraio 2018 illustra le modifiche alla disciplina dell'imposta di registro introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018. La norma in questione deve essere interpretata come innovativa, e non retroattiva.